USUCAPIONE: IL COMPROPRIETARIO PUÒ DIVENIRE PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL BENE



La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.

Ai sensi dell’art. 1158 c.c. e ss. è possibile acquistare a titolo originario la proprietà di un bene per mezzo del possesso continuo, ininterrotto, pacifico.


È necessario tenere un comportamento cd. uti dominus, cioè porre in essere atti ed agire come se fosse il proprietario, in modo che ai terzi appaia come tale.


Eccezione a tale istituto è disposta dall’art. 1164 c.c., secondo il quale chi possiede un bene e vi esercita sopra un diritto reale non può usucapire la proprietà. Questo in quanto il possesso che viene esercitato sul bene corrisponde ad un titolo o ad una fonte che gli attribuisce la facoltà di possedere ed agire sul bene, senza però far venire meno il diritto di proprietà esistente.


I diritti reali sono per l’appunto diritti che danno la possibilità di disporre e godere di un bene, limitando in parte il diritto di proprietà ma non potendolo mai scalfire. Quando, infatti, il diritto reale viene meno, la proprietà torna ad espandersi sull’intero bene.

La sentenza della Cassazione n. 10620/2020 è, dunque, molto interessante e pone un punto fermo sulla questione, che aveva visto contrapporsi un orientamento negativo e uno positivo al riconoscimento dell’acquisto della proprietà esclusiva per usucapione.


Richiamando, infatti, alcune sentenze precedenti, la Corte di Cassazione afferma che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall’intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione - il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un’attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.

Dunque, tale comportamento può anche essere posto in essere dal comproprietario e per tale motivo lo stesso potrà usucapire la quota del bene immobile appartenente agli altri comproprietari rimasti inerti.


Si tratterà, dunque, di verificare la presenza nel caso concreto di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’acquisto a titolo originario ai sensi degli artt. 1158 c.c. e ss. 

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