DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA ED ISTIGAZIONE ALL’ODIO



La Corte Costituzionale torna ad interrogarsi in tema di diffamazione e bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela al decoro, all’onore ed alla reputazione.

In particolare, nell’ordinanza n. 132/2020 della Corte Costituzionale si è espressa in merito alla presunta illegittimità costituzionale della previsione della pena detentiva per i reati di diffamazione.


Tale orientamento è supportato anche dalla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo, che ritiene eccessiva e sproporzionata la pena detentiva per tale reato, salvo che in circostanze in cui la diffamazione abbia causato una gravissima lesione dei diritti fondamentali della persona (cfr. art. 10 CEDU). Le ipotesi di gravissima lesione concernono i casi riconducibili ai discorsi di odio e di istigazione alla violenza.


La Corte Costituzionale, dato atto delle argomentazioni di tutte le parti interessate, ha ritenuto di fissare udienza per la trattazione della questione controversa.

Il rinvio è dovuto anche al fatto che sono pendenti presso le Camere del Parlamento, diversi disegni di legge e molte proposte per la modifica della disposizione normativa e la revisione della disciplina della diffamazione, anche a mezzo stampa.

L’intenzione della Corte Costituzionale è stata quella di fissare un rinvio lungo dell’udienza di trattazione al fine anche di concedere al Parlamento il tempo per valutare la questione e disciplinarla con una nuova normativa.


Entrambe le argomentazioni contrarie che hanno dato vita al contrasto approdato davanti alla Corte portano, infatti, ottime argomentazioni.

Da un lato, si trova la necessità di reprimere la condotta lesiva dell’onore e del decoro altrui. Di destinatari dell’articolo giornalistico diffamatorio sono, infatti, potenzialmente indeterminati. Il pubblico poi è ancora più ampio quando la notizia viene pubblicata nella versione online dello stesso giornale, soprattutto tenuto conto che la notizia pubblicata online è sempre consultabile, anche dopo anni dalla sua pubblicazione.

La lesione procurata all’onore ed al decoro é, dunque molto grave, proprio perché la notizia ha un pubblico potenzialmente indeterminato ed é consultabile anche in futuro.

Dall’altro lato, invece si deve tendere ad adottare la sanzione penale, soprattutto quella detentiva, quale ultimo estremo rimedio, da adottare solo in assenza di altre soluzioni meno privative della libertà individuale (cd. principio di extrema ratio).


Secondo alcuni giuristi, la previsione di una sanzione così punitiva come quella della detenzione potrebbe intimorire i giornalisti e comportare, dunque, una compressione ingiustificata del diritto di cronaca giornalistica e di conoscenza dei fatti d’attualità da parte dei cittadini.


Dunque, si tratta di una questione giuridica molto complicata e delicata che richiede il bilanciamento di due principi costituzionalmente garantiti (diritto di cronaca giornalistica e diritto all’onore e alla reputazione).

Si dovrà attendere la sentenza della Corte Costruzione che, pronunciandosi in merito, potrà aiutare a fare chiarezza nella prevalenza tra questi due fondamentali diritti.

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