TESTAMENTO BIOLOGICO: COME PREDISPORLO



Recentemente, alcuni clienti si sono rivolti al nostro studio per chiedere informazioni relative al testamento biologico. La legge n. 219 del 22 dicembre 2017, che disciplina tale istituto, sembra esser passata in sordina e che solo in pochi ne conoscono l’effettivo contenuto.


È importante, invece, sapere cosa dispone la legge sulla volontà per il fine vita.


Anzitutto, la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 disciplina le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D. A. T.), cioé le volontà in materia medico-sanitaria, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.


Le DAT possono essere redatte per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata o consegnate al proprio Comune di residenza in busta chiusa o presso la struttura sanitaria competente) da persona maggiorenne, capace di intendere e volere. Se il soggetto sia affetto da una disabilità di comunicazione seria, che non gli permetta di redigere o sottoscrivere un atto scritto, si potrà far luogo a videoregistrazione.

Le DAT possono contenere le volontà della persona in materia di trattamenti sanitari, il consenso o il rifiuto agli accertamenti diagnostici, alle scelte terapeutiche ed ai trattamenti sanitari (quali nutrizione artificiale ed idratazione).


È anche possibile nominare un fiduciario, cioè una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, che è tenuto a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Il fiduciario nominato è una persona d fiducia il quale agisce con una sorta di potere di rappresentanza che gli permette di ricevere le informazioni ma anche di esprimere il consenso in vece del soggetto disponente.


Si può, dunque, riassumere che le DAT contengono orientamenti sul fine vita.


Il medico, quindi, sarà tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente con le DAT e, pertanto, andrà esente da responsabilità civile, penale ed anche dagli obblighi professionali


In alcune circostanze particolari, però, le DAT possono essere disattese e, nel caso di conflitto tra medico e fiduciario, si potrà addirittura rimettere la decisione ad un giudice tutelare.

Le circostanze nelle quali le DAT possono essere disattese sono tre: quando le DAT appaiano palesemente incongrue (e, dunque, sorgono dubbi sull’adeguatezza delle informazioni ricevute dal disponente e con cui questo di è determinato verso la sua scelta); le DAT non sono più corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; sussistono terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.


È fondamentale conoscere queste possibilità che la legge offre e che consentono di decidere per il tempo futuro, sia in termini medico-sanitari che nella scelta di un’eventuale persona di fiducia.

È altresì importante conoscere le conseguenze che le proprie scelte avranno e, dunque, redigere al meglio ed il più chiaramente possibile tali disposizioni.


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