GLI AUTOVELOX DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A CONTROLLI PERIODICI?



Gli autovelox devono essere sottoposti a controlli periodici?

Sembra scontato che la risposta a tale domanda debba essere di senso positivo, in realtà la Cassazione ha discusso a lungo di tale aspetto e la questione ha dato vita ad un vivace dibattito, approdando addirittura avanti alla Corte Costituzionale.


Il contrasto giurisprudenziale in merito era nato dal fatto che l’art. 45 del Codice della strada prevede esplicitamente solo che i mezzi di regolamentazione del traffico, e dunque anche i mezzi per il rilevamento automatico della velocità, debbano essere approvati ed omologati dal Ministero. La disposizione però nulla prevede in merito al fatto che le stesse apparecchiature debbano altresì essere sottoposta a costanti e periodici controlli, che ne accertino l’adeguato funzionamento.


Ebbene, a fronte di ciò, sono approdate alla conoscenza della Cassazione molti casi ove il ricorrente lamentava di essere stato sanzionato da un’apparecchiatura di controllo della velocità obsoleta, non oggetto di check-up periodici. Le diverse sezioni della Cassazione rispondevano in maniera diversa, dando vita sostanzialmente a due orientamenti contrapposti.


Un primo orientamento riteneva che, per l’appunto, la sottoposizione alla verifica periodica delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità non è necessaria in quanto la normativa nulla dice in merito. Ad ogni modo, la maggior parte delle apparecchiature di rilevamento della velocità sono dotate di sistemi di auto-controllo, che ciclicamente eseguono un auto-diagnosi dell’apparecchio.


Il secondo orientamento, invece, affermava l’assoluta irragionevolezza e la conseguente disuguaglianza di “un sistema che [avrebbe consentito] di dare certezza giuridica e inoppugnabilità ad accertamenti irripetibili […] svolti da complesse apparecchiature senza che la loro efficienza e buon funzionamento [fossero] soggette a verifica anche a distanza di lustri”. Secondo questo orientamento, dunque, ammettendo che le apparecchiature di controllo e rilevamento della velocità non necessitino di controlli periodici per il loro buon funzionamento, si sarebbero consentiti accertamenti irripetibili, fondati sulla presunzione di corretto funzionamento delle apparecchiature. Tale presunzione però troverebbe il suo presupposto sulla mera assunzione di conformità e corretta omologazione dell’apparecchiatura, ciò anche a distanti di decenni dall’avvenuta omologazione dell’apparecchio.


Dunque, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015 ha deciso di aderire al secondo orientamento affermando che “l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura [delle apparecchiature adibite al rilevamento della velocità] è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego destinate a rilevare la velocità”. Ciò significa che i controlli della velocità devono essere effettuati con apparecchiature e strumenti che, oltre ad essere stati correttamente omologati, siano anche costantemente oggetto di accertamenti e controlli che ne garantiscano l’effettiva efficienza. Non si può, dunque, sanzionare un automobilista se il controllo della velocità da lui sostenuta è stato eseguito ed effettuato con un’apparecchiatura obsoleta e starata.


La Corte Costituzionale precisa poi che nemmeno un sistema di autodiagnosi dell’apparecchio potrebbe essere capace di superare tale pregiudizio, poiché anche i meccanismi di autodiagnosi appaiono suscettibili di obsolescenza e deterioramento.

Concludendo, la Corte afferma anche che sussiste una presunzione di affidabilità dell’apparecchiatura di controllo, la quale presunzione può essere superata dal ricorrente che provi l’inaffidabilità dell’apparecchio dovuta ad una mancanza di controllo periodico. Sarà, dunque, onere del ricorrente farsi carico di dare prova del deterioramento e dell’obsolescenza dell’autovelox.


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