Sull'anagrafe nazionale



In ogni sede comunale deve essere tenuta la l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Essa consiste nella raccolta sistematica relativa alle:
-  Singole persone
-  Nuclei familiari
-  Persone conviventi
che abbiano stabilito che abbiano fissato nel Comune la propria residenza.


L’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la cui istituzione è avvenuta con l’entrata in vigore del Codice dell’amministrazione digitale, subentra alle anagrafi della popolazione residente tenute dai Comuni, fermo restando il compito del Sindaco di sovraintendere alla tenuta dei Registri di Stato civile e di popolazione. Attraverso l’istituzione dell’ANPR è stata di fatto disposta l’unificazione del sistema anagrafico nazionale.


L’Anagrafe è costituita da schede individuali di famiglia e di convivenza, registrate e conservate in formato elettronico; in esse vengono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli ufficiali di stato civile.


Quali sono le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche?

L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

-  per nascita, presso il Comune di residenza dei genitori o presso il Comune di residenza della madre, qualora i genitori risultino residenti in Comuni diversi, ovvero, qualora i genitori siano ignoti, nel Comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

-  per esistenza giudizialmente dichiarata;

-  per trasferimento della residenza dall’estero, dichiarato dall’interessato non iscritto, oppure accertato, anche tenuto conto delle particolari disposizioni per le persone senza fissa dimora, o infine per mancanza di precedenze iscrizione.


La cancellazione dall’anagrafe avviene invece:

-  per morte, anche per morte presunta giudizialmente dichiarata;

-  per trasferimento all’estero dello straniero;

-  per irreperibilità, accertata dalle operazioni di censimento generale o a seguito di ripetuti accertamenti intervallati, ovvero, nel caso di cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, o per il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, previo avviso a provvedere entro 30 giorni.


Comunicazione dello stato civile e dichiarazioni anagrafiche

L’ufficiale di stato civile, ossia colui che svolge il servizio di registrare e certificare le qualità fondamentali di ogni persona, presente in ogni Comune italiano, deve effettuare le seguenti comunicazioni, relative allo stato civile delle persone:

-  nascite

-  morti

-  celebrazioni di matrimonio

-  costituzioni di unione civile

-  le sentenze di autorità giudiziaria

-  tutti gli altri provvedimenti relativi allo stato civile


Inoltre, la famiglia o nucleo convivente deve rendere obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

-  il trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero, ovvero trasferimento di residenza all’estero;

-  la costituzione di una nuova famiglia o nuova convivenza, ovvero di mutamenti intervenuti nella loro composizione;

-  cambiamento di abitazione;

-  cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

-  cambiamento della qualifica professionale;

-  cambiamento del titolo di studio.

Le dichiarazioni concernenti il primo, il secondo e il terzo punto, sono rese attraverso un modulo ministeriale conforme, scaricabile dal sito Internet del Ministero dell’Interno, e devono essere sottoscritte davanti all’ufficiale competente ovvero inviate al Comune competente corredate delle relative documentazioni.


Le certificazioni anagrafiche

L’ufficiale dell’anagrafe del Comune di residenza del richiedente o di altro  Comune rilascia certificati di residenza e lo stato di famiglia degli iscritti all’ANRP.

I certificati anagrafici contengono: indicazione del Comune e la data del relativo rilascio, l’oggetto della certificazione, le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, la firma dell’ufficiale dell’anagrafe.

In particolare, nel certificato di stato di famiglia viene indicata la famiglia anagrafica. Nello stato di famiglia sono inclusi tutti gli inquilini che vivono presso lo stesso indirizzo di residenza: il documento infatti serve anche a definire i rapporti esistenti tra i diversi individui, che non devono essere per forza parentali, ma anche di altra natura. L’elenco dei coabitanti indica: nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza.

Tale certificazione è utile per adempimenti o richieste di natura patrimoniale, economica e fiscale, quali ad esempio:

-  richiedere gli assegni familiari;

-  calcolare i redditi per il modello ISEE;

-  consegnarlo al datore di lavoro in caso di assunzione;

-  richiedere un mutuo;


Infine, ulteriore compito dell’Ufficio anagrafe è quello del rilascio delle carte di identità: essa è un documento di identità, cui è apposta una fotografia del titolare, rilasciata su supporto cartaceo, magnetico o informatico; in quello in formato elettronico è necessaria anche la presenza dell’impronta digitale, tranne che per i minori di anni 12. Contenuti obbligatori della carta d’identità elettronica è anche il codice fiscale. Facoltativo, invece, inserire, ad esempio, il gruppo sanguigno, i dati biometrici, le opzioni di carattere sanitario.


La durata di validità è di 10 anni, tranne che per i minori, per i quali la validità è di 3 anni per i minori di anni tre, 5 anni per i minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni. Dal 2012, la carta d’identità reca scadenza nella data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva a quella che sarebbe la normale scadenza del documento. La carta è titolo valido per l’espatrio anche per motivi di lavoro nei paesi UE, o in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali. 

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