Separazione: quando il giudice può addebitare la colpa ad uno dei coniugi?



Come enuncia l’art. 151 del codice civile, i due coniugi possono decidere di allontanarsi l’uno dall’altra quando la convivenza divenga insostenibile. Nel richiedere la separazione, uno dei due coniugi può sostenere che la causa dell’allontanamento sia dovuta al venir meno ai doveri derivanti dal matrimonio da parte dell’altro sposo.


Quando i due sposi contraggono matrimonio sono, infatti, tenuti a tutti quei diritti e quei doveri indicati all’art. 143 del codice civile: obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione, alla coabitazione e alla contribuzione, in relazione alle proprie sostanze, ai bisogni della famiglia.


Quando uno dei due coniugi venga meno ai diritti ed ai doveri indicati dall’articolo da ultimo menzionato, subirà l’addebito della separazione da parte del giudice e, quindi, sarà onerato al mantenimento in favore dell’altro coniuge.

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