LEGITTIMA DIFESA: COSA CAMBIA A SEGUITO DELLA NUOVA LEGGE N. 36/2019



La proposta di legge sulla modifica di alcuni articoli del codice penale in materia di legittima difesa è stata dapprima approvata da entrambe le Camere parlamentari, e poi promulgata con motivazione dal Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica ha promulgato il testo legislativo con motivazione, argomentando cioè su alcune questioni che potrebbero cadere nell’incostituzionalità.


Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 03 maggio 2019. diventando la legge n. 36 del 26 aprile 2019.


La cd. legge sulla legittima difesa modifica alcuni articoli fondamentali del codice penale, riguardanti le cause di esclusione del reato (o scriminanti), l’eccesso colposo, la violazione di domicilio ed il furto in abitazione. 

Oltre a tali norme viene modificato anche l’articolo del codice civile che esclude il risarcimento del danno causato per legittima difesa.


Iniziando dagli articoli sulle cause di esclusione del reato, l’art. 52 c.p. (legittima difesa) prevedeva (e prevede ancora adesso) che la difesa possa ritenersi legittima quando sussistano (a) la necessità di difendere (b) un diritto proprio o altrui (c) contro un pericolo attuale (d) di un’offesa ingiusta, (e) quando la difesa sia proporzionata all’offesa.


Il nuovo articolo chiarisce adesso che la difesa ora è da considerarsi sempre proporzionata nel caso già descritto dalla precedente disposizione normativa ove il soggetto aggredito si trovi a difendere incolumità o beni, propri o altrui, nei confronti di un aggressore che si sia introdotto nell’edificio mediante violazione di domicilio.


Il nuovo testo esplicita ulteriormente che in questi casi di violazione di domicilio, sussista sempre legittima difesa qualora si agisca per respingere un’intrusione, la quale sia stata posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di coazione fisica.

Il nuovo testo, pertanto, descrive più precisamente i connotati che la legittima difesa domiciliare deve avere.


Testo precedente

Testo nuovo

Art. 52 c.p. - Difesa legittima

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Art. 52 c.p. - Difesa legittima

1. Invariato

2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3. La disposizione di cui al secondo comma e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.


Il nuovo testo legislativo aggiunge anche un’esclusione di eccesso colposo nei casi di legittima difesa domiciliare. L’art. 55 c.p. che disciplina l’eccesso colposo prevedeva (e prevede tutt’ora) che, qualora taluno nel commettere uno dei fatti previsti come cause di esclusione del reato, ecceda nell’atto e commetta un reato, allora potrà essere punito per il reato colposo commesso.

Per esemplificare, qualora taluno, con colpa, nel difendersi da un’offesa ingiusta (che costituisce per lui un pericolo attuale), ecceda nel suo comportamento e causi la morte di un’atro soggetto, allora potrà essere imputato del delitto di omicidio colposo.


Tale disposizione normativa rimane inavriata ma viene aggiunto un ulteriore comma all’art. 55 c.p., il quale esclude la punibilità di chi abbia eccesso colposamente nella legittima difesa domiciliare agendo in circostanze di tempo e luogo che minoravano la sua difesa (ad es.: nottetempo) oppure perché la situazione di pericolo in atto ha determinato in lui uno stato di grave turbamento.


Tale nuova previsione normativa, dunque, richiederà un’attenta valutazione da parte del giudice che si trovi a decidere, il quale dovrà tenere conto di tutte le circostanze in cui la vicenda si è compiuta per poter ritenere sussistente o meno uno stato di grave turbamento nel soggetto agente ovvero una circostanza tale da minorare la capacità di difesa del soggetto.


Lo stesso Presidente della Repubblica nella sua lettera di promulgazione con motivazione ha rilevato che lo stato di grave turbamento deve essere obiettivamente inteso, in base alle concrete circostanze del caso. Questo stato non potrà, dunque, essere valutato in senso soggettivo, avuto riguardo alla condizione del soggetto passivo.


Testo precedente

Testo nuovo

Art. 55 c.p. - Eccesso colposo

1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 55 c.p. - Eccesso colposo

1. Invariato

2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.


Per quanto riguarda, invece, i reati di parte speciale, essi hanno visto modifiche al solo sanzionatorio da parte del nuovo testo legislativo. Il testo parlamentare ha, infatti, aumentato le pene previste per i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), di furto in abitazione e con strappo (art. 624 c.p.) e di rapina (art. 628 c.p.)


Le fattispecie normative e la condotta richiesta per integrare i reati non hanno, invece, subito modifiche.


Con il nuovo testo legislativo viene anche modificato un articolo del codice civile, L’art. 2044 c.c. il quale prevedeva e prevede tutt’ora che non é responsabile (e, quindi, non è tenuto a risarcire il danno) colui che lo cagiona per legittima difesa di sé o di altri.

Il testo parlamentare ribadisce più esplicitamente, aggiungendo due ulteriore commi, che nei casi di legittima difesa domiciliare (art. 52, comma 2, 3 e 4) l’autore del fatto non può essere in ogni caso obbligato a risarcire il danno derivante dal fatto per il quale in sede penale è stato assolto


Testo precedente

Testo nuovo

Art. 2044 c.c. - Legittima difesa

1. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

1. Invariato

2. Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

3. Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.


Si può concludere affermando che il testo legislativo sulla legittima difesa prevede solo alcune integrazioni e specificazioni di quanto già il codice penale precedentemente prevedeva.


Per capire se effettivamente queste nuove modifiche determineranno un cambiamento radicale rispetto al precedente assetto normativo, si dovranno aspettare le prime pronunce giurisprudenziali. Sarà onere dei giudici penali, infatti. Interpretare eventualmente i nuovi testi legislativi in senso diverso, rispetto a quanto precedentemente fatto, per dare ai nuovi articoli portata maggiore o minore e per estendere o meno l’applicabilità.


Ad ogni modo, il Presidente della Repubblica con la promulgazione motivata ha indicato che il testo così approvato dal Parlamento potrebbe essere ritenuto incostituzionale poiché la sospensione condizionale della pena (che sospende l’esecuzione della pena in alcuni casi a determinate condizioni) viene esclusa per il furto in abitazione ed il furto con strappo, ma non invece per la rapina. Il Presidente della Repubblica ha così ricordato che la Corte Costituzionale si è già pronunciata sul punto affermando che un trattamento differenziato tra questi due reati non è ragionevole in quanto gli stessi indici di pericolosità del furto si rinvengono, addirittura incrementati, anche nel delitto di rapina (Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016).


Per qualsiasi dubbio, si consiglia, come sempre, di rivolgersi alle cure di un avvocato che possa predisporre la strategia difensiva migliore in base alle circostanze del caso concreto, le quali possono variare notevolmente la situazione dal punto di vista giuridico.


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