LAVORO AUTONOMO, LAVORO SUBORDINATO E COLLABORATORE ETERO-ORGANIZZATO ALLA LUCE DELLA SENTENZA SUI FOOD RIDERS (Corte d’Appello di Torino, sent. n. 26/2019)



Con l’avvento delle nuove tecnologie, si è visto un forte implemento anche di nuovi lavori strettamente connessi al mondo del web (blog, social, ecc.) nonché di attività lavorative che consentano di rendere sempre più veloce (o come spesso si usa dire: “smart”) la quotidianità.


In un mondo dove sempre più spesso si è di fretta, hanno avuto subito successo le prestazioni lavorative dei cd. riders addetti al food delivery, che si propongono di portare a domicilio il pranzo o la cena dal ristorante scelto dal clienti, a tempi record.


Dopo una prima sentenza davanti al Tribunale di Torino nel 2008 e altre decisioni del Tribunale di Milano (anche molto recenti), la Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 26/2019 ha inquadrato i riders né come lavoratori subordinati né come lavoratori autonomi, ma come collaboratori etero-determinati.


La sentenza in questione offre un ottimo spunto per studiare nuovamente le nozioni di lavoratore autonomo e di lavoratore subordinato e per analizzarle anche alla luce dei nuovi lavori che il veloce sviluppo tecnologico crea.


Secondo l’ordinamento italiano, il lavoratore autonomo è quel soggetto che, contro un corrispettivo, si obbliga a compiere un’opera o un servizio proprio, senza vincoli di subordinazione (art. 2222 c.c.)

Il lavoratore subordinato, invece, è colui che mediante retribuzione si obbliga a collaborare con il committente e sotto le sue dipendenze e la sua direzione (art. 2094 c.c.).


Si tratta pertanto di due definizioni contrapposte: la prima descrive un soggetto indipendente che presta la propria opera ad un altro soggetto; mentre, il secondo individua un soggetto alle dipendenze dirette del committente.


Le due dire tipologie di lavoratori ricevono anche un pagamento differentemente nominato: il lavoratore autonomo riceve il corrispettivo (il correlativo proporzionato all’attività prestata); mentre, il lavoratore autonomo percepisce la retribuzione (l’adeguata ricompensa per il lavoro svolto).


Da qualche anno è stata creata anche la figura del collaboratore etero-organizzato, una figura ibrida che si inserisce a metà tra quella di lavoratore autonomo e quella di lavoratore subordinato a cui la legge (d.lgs. n. 81/2015, art. 2) applica la disciplina prevista in tema di lavoro subordinato. La collaborazione etero-organizzata prevede, infatti, una prestazione di lavoro continuativa esclusivamente personale le cui modalità sono, però, organizzate dal committente (datore di lavoro).


La sentenza della Corte d’Appello di Torino sui riders spiega molto bene perché questa tipologia di lavoratori non possono essere considerati lavoratori subordinati, e perché invece rientrano in questa diversa, terza categoria di lavoratori.


La natura subordinata è esclusa poiché i riders utilizzano mezzi propri (sia di trasporto per gli spostamenti, che smartphones ed altri devices per collezionare gli ordini).


I riders non hanno l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa, potendo liberamente dare la propria disponibilità o meno, senza nemmeno dovere di giustificazione o di trovare un sostituto. Il lavoratore subordinato, invece, è tenuto all’obbligatorietà della prestazione, il quale è requisito caratterizzante ed essenziale della prestazione di lavoro subordinata


Ad ogni modo, il riders non è un lavoratore autonomo poiché la sua attività lavorativa non è pienamente indipendente ma è, invece, tenuto a svolgere l’attività lavorativa secondo le modalità richieste dal committente. L’attività lavorativa del riders è quindi determinata nelle modalità di esecuzione dal committente, ma il potere di quest’ultimo non sfocia mai in potere disciplinare o gerarchico.


Il potere direttivo è, invece, caratteristica del lavoro subordinato. Esso si sostanzia in emanazione di ordini specifici, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e controllo costanti, in un’ingerenza idonea a svilire l’autonomia del lavoratore (Corte Costituzionale, sent. n. 76/2015).


Il collaboratore etero-organizzato è, dunque, tecnicamente autonomo ma, per la gran parte degli aspetti che lo riguardano, rimane inquadrato professionalmente al committente. Per questo motivo, al collaboratore etero-organizzato sono state estese le disposizioni a tutela del lavoratore subordinato, senza però qualificarlo come tale.


Ad ogni modo, si ricorda sempre che, nel caso di dubbi circa l’applicabilità di una tutela o di un’latra, è bene consultare un esperto in materia, che valuti la situazione concreta.

Non tutte le fattispecie sono uguali. Le diverse circostanze possono comportare un radicale mutamento della situazione sotto il profilo giuridico.


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