LA SOLIDARIETÀ PASSIVA NEL CONTO CORRENTE COINTESTATO A FIRMA DISGIUNTA



È pratica comune aprire tra familiari o coniugi un conto corrente per provvedere ai bisogni familiari con firma disgiunta. 


La firma disgiunta permette, infatti, a tutte le parti di poter operare sulle somme del conto in maniera autonoma l’uno dall’altro.


La cointestazione del conto corrente non fa di per sé presumere, di per sé, che i contitolari siano l’uno consapevole delle operazioni poste in essere dall’altro. Solo con la firma disgiunta, ciascun contitolare accetta preventivamente che l’altro contitolare possa operare disgiuntamente, con una sorta di manifestazione preventiva di consenso.


Dunque, le operazioni poste in essere da uno solo dei correntisti vincoleranno anche gli altri correntisti cointestatari, in quanto questi, con la firma disgiunta, si sono dati reciprocamente consenso a che ciascuno possa autonomamente procedere ad effettuare operazioni di qualsiasi natura sul conto stesso.


Questo principio è così disposto dall’art. 1854 del codice civile il quale prevede, per l’appunto, che i cointestatari di un conto corrente a firma disgiunta siano da considerarsi creditori o debitori in solido del conto corrente.


Ciò significa che, ad esempio, nel caso in cui due amici decidano di aprire un conto corrente cointestato con firma disgiunta e uno dei due, prelevando l’intero importo presente, lasci un saldo passivo nel conto stesso, entrambi gli amici saranno tenuti a corrispondere alla Banca il debito lasciato nel conto da uno solo dei due.


Operando sul conto disgiuntamente, ciascuno dei correntisti con firma disgiunta può disporre delle somme presenti ma, al saldo delle passività, tutti i contitolari saranno tenuti in solido a corrispondere la somma a debito.


Ai sensi del codice civile (artt. 1922 cc. ss.), la solidarietà vincola tutte le parti del rapporto, attribuendo loro il diritto ad ottenere l’intero credito o l’obbligo a corrispondere la somma dovuta per l’intero. Nei rapporti interni, l’obbligazione si divide tra tutti sia dal lato attivo (l’adempimento del debito dovrà dividersi tra tutti i creditori) sia dal lato passivo (tutti i debitori saranno tenuti a corrispondere al debitore adempiente la loro quota di debito).

Dunque, nell’esempio sopra indicato, i contitolari del conto corrente con firma disgiunta saranno entrambi tenuti a corrispondere l’intera somma a debito per il saldo passivo lasciato da uno solo dei contitolari. La Banca potrà rivalersi per l’intero anche nei confronti del solo soggetto che non ha posto in essere operazioni rischiose creando la passività. Quest’ultimo, però, una volta che abbia adempiuto potrà rivalersi con azione di regresso nei confronti dell’altro contitolare, che ha dato vita al saldo passivo, per la quota a lui spettante.


Generalmente, nelle obbligazioni passive le quote di ciascuno si presumono uguali. Pertanto, il correntista che adempia per solidarietà passiva potrà chiedere all’altro correntista solo la metà di quanto adempiuto nei confronti della Banca.


L’assistenza di un legale potrà essere utile a fare chiarezza sulla situazione specifica e sulle possibili soluzioni giuridicamente esperibili.


In questi casi, il legale potrà anche procedere a redigere adeguato parere motivato per rendere edotto il cliente le questioni a lui favorevoli ma, anche e soprattutto, quelle a lui sfavorevoli che la fattispecie concreta pone.


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