LE POSSIBILITA’ GIURIDICHE IN CASO DI RESPONSABILITA’ MEDICA



LE DIVERSE POSSIBILITA’ GIURIDICHE IN CASO DI RESPONSABILITA’ MEDICA

Le nuove riforme sulla responsabilità medica hanno oggi fatto chiarezza sull’imputabilità e sul tipo di responsabilità che da tempo occupava gli studi di dottrina e giurisprudenza.


La responsabilità civile

Con riguardo all’ambito civile oggi si parla di responsabilità del medico in senso extracontrattuale (con applicazione dell’art. 2043 c.c.), e di responsabilità, invece, contrattuale della struttura sanitaria (ai sensi dell’art. 1218 c.c.).  Il diverso inquadramento delle responsabilità dà luogo non solo all’applicazione di diverse discipline normative, ma anche a diverse conseguenze processuali in ordine probatorio e prescrizionale.

La nuova Legge Gelli (l. 24/2017) rende obbligatoria la copertura assicurativa da parte sia dell’esercente della responsabilità medica che della struttura sanitaria. In questo modo per il paziente sarà sempre possibile decidere dia gire in via diretta nei confronti dell’assicurazione, la quale potrà successivamente agire in rivalsa nei confronti del responsabile suo assicurato.



La responsabilità penale

L’esercente la professione sanitaria che abbia causato omicidio colposo oppure lesioni personali colpose al paziente sarà anche soggetto a responsabilità penale, ai sensi del nuovo art. 590 sexies c.p.

L’art. 590 sexies c.p. esclude, inoltre, la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nelle ipotesi previste, per lo più quando l’esercente la professione sanitaria abbia rispettato le linee guida cioè quando abbia fatto fede ai protocolli sanitari approvati dalla comunità scientifica.

Una recentissima sentenza della Cassazione a sezioni unite (sent. n. 8770/2018) ha, però, meglio interpretato il dato normativo che ai giuristi appariva poco chiaro soprattutto nell’applicazione al caso concreto. La sentenza di Cassazione ha quindi ammesso che sussista la responsabilità penale:

- nei casi di negligenza ed imprudenza, quando il medico abbia omesso di compiere un’azione doverosa o non abbia valutato le conseguenze dannose;

- nel caso di imperizia quando non sussistano le linee guida approvate dalla comunità scientifica oppure quando il medico abbia erroneamente individuato le linee guida stesse. Si tratta del caso in cui il medico abbia errato nella scelta del trattamento sanitario da effettuare sul paziente;

- nel caso di colpa grave da imperizia nell’esecuzione delle linee-guida. Ad esempio, quando il medico per sua inesperienza o poca bravura sbaglia nell’esecuzione materiale l’operazione.

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