LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI



Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970, qualora, dopo la sentenza di divorzio, sopravvengano giustificati motivi, è possibile promuovere istanza al Tribunale competente per la revisione delle disposizioni che riguardano l’affidamento dei figli ma anche la misura e le modalità del mantenimento che deve essere corrisposto.


Tale norma risponde all’esigenza di mantenere la determinazione dell’assegno divorzile sempre adeguata e rispettosa dell’eventuale mutamento delle condizioni di fatto. Dopo che è stato dichiarato il divorzio, infatti, il rapporto di coniugio viene meno e non sussisterebbe più alcuna azione esercitabile per chiedere la modifica dei provvedimenti presi in tale sede.


La rettifica dell’art. 9 della legge sul divorzio permette di agire solo in presenza di sopravvenuti giustificati motivi.


Si tratta cioè di mutamenti della situazione che devono essere intervenuti successivamente al procedimento instaurato per il divorzio e che, dunque, non era possibile far valere nello stesso.


Tali motivi sopravvenuti dovranno altresì essere giustificati, cioè tali da poter fondare una richiesta di modifica rispetto a quanto in precedenza determinato con il provvedimento di divorzio.


Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Corte Cass. n. 1119/2020) si è pronunciata in riferimento alla revisione di cui all’art. 9 della legge sul divorzio affermando che è necessario accertare il mutamento del “pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti”.


Nello specifico la Corte di Cassazione precisa che il giudice nel procedimento di revisione non deve procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti e dell’entità dell’assegno, bensì deve meramente verificare come le sopravvenute circostanze, allegate e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio raggiunto.


In tal modo, si potrà adeguare la contribuzione alla nuova situazione accertata.


In particolare, l’orientamento costante riconosce che questi mutamenti sopravvenuti possano consistere nel miglioramento o nel peggioramento delle condizioni economiche del beneficiario oppure dell’obbligato.


Sarà, dunque necessario dare prova, opportunamente documentata, dei fatti che abbiano inciso profondamente la situazione in modo da comportare tale mutamento.


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