CONTRATTO PRELIMINARE DI PRELIMINARE



Nel diritto italiano, le parti possono autonomamente e liberamente formare la loro volontà contrattuale.


È possibile stipulare un contratto il quale contenga tutte le disposizioni finali oppure è possibile regolare anticipatamente le volontà negoziali obbligandosi a concludere successivamente il contratto definitivo.


Quest’ultimo caso prevede la stipula di un contratto preliminare tra le parti, ai sensi dell’art. 1351 c.c.


La prassi commerciale, soprattutto in ambito di compravendite immobiliari, era arrivata ad inventare addirittura il contratto preliminare di preliminare nel quale, sostanzialmente, i contraenti si obbligavano ad obbligarsi a concludere un contratto definitivo.


La giurisprudenza aveva definito il preliminare di preliminare nullo per difetto di causa, poiché non ha alcun senso obbligarsi ad obbligarsi di fare un qualche cosa e non obbligarsi immediatamente. La nullità derivava da quella che la giurisprudenza chiamava un inutile superfletazione giuridica (Sent. n. 8038/2009 Corte Cass.).


Nel caso in cui le parti stipulino un preliminare di preliminare, il secondo contratto preliminare sarà nullo e, dunque, giuridicamente inesistente poiché già il primo preliminare è valido disciplinando interamente l’affare che ci si obbliga a concludere con il definitivo.


È valido, invece, quel preliminare di preliminare che, tenendo ferme alcune poste su cui si è già trovato un accordo, obbliga le parti a concludere un successivo preliminare e, dunque, a trattare quegli aspetti ancora in discussione.


In questo caso le parti bloccano l’affare lasciandosi comunque spazio per approfondire alcune questioni, per cui i due preliminari avranno contenuti diversi, non completamente sovrapponibili.


Il preliminare di preliminare e la puntuazione sono fattispecie negoziali a cosiddetta formazione progressiva, cioè in cui l’atto finale sarà l’insieme di una serie di accordi presi di volta in volta.


È opportuno, dunque, come sempre, predisporre un’opportuna struttura delle trattative, soprattutto in riferimento a questioni complesse, al fine di evitare nullità degli atti successivi.

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