LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO NEL DIRITTO PENALE



Esiste una particolare norma di diritto sostanziale che comporta l’archiviazione del procedimento penale o la declaratoria di non punibilità nel processo penale per particolare tenuità del fatto.


Tale particolare istituto è previsto dall’art. 131 bis del codice penale e viene definita una causa di esclusione della punibilità. L’istituto, infatti, è quello della particolare tenuità del fatto e la sua ratio si ritrova nella deflazione del carico giudiziario.


L’istituto della particolare tenuità del fatto, infatti, in ossequio al principio di economia processuale permette che arrivino a processo solo quei fatti che davvero meritano una punizione, in quanto arrecano un serio pregiudizio all’interesse tutelato dalla norma penale.


È opportuno che la macchina giudiziaria, che è molto costosa ed ingombrante, venga messa in azione solo quando effettivamente necessario e che, dunque, i reati meno gravi e di basso pregiudizio non vadano ad intasare le aule giudiziarie a discapito di quei fatti più seri che invece richiedono una punizione da parte dell’ordinamento penale.


L’art. 131 bis c.p. esclude la punibilità di colui che si è reso colpevole di fatti connotati da un grado di offensività particolarmente tenue.

Per valutare se un fatto sia tenue (e, dunque, se ad esso si possa applicare la causa di non punibilità qua trattata) si deve fare riferimento a diversi indici, sia di tipo oggettivo che di tipo soggettivo. In particolar modo, si dovrà tenere conto dei caratteri e delle descrizioni dell’art. 133 c.p.


Per quanto riguarda i caratteri oggettivi, si dovrà fare riferimento alle modalità in cui la condotta è posta in essere, nonché al luogo ed al tempo in cui della stessa, altresì ai mezzi ed all’oggetto di essa.


Le circostanze soggettive, invece, a cui deve farsi riferimento sono, anzitutto, lo stato d’animo con cui il soggetto ha compiuto l’azione illecita, cioè se il colpevole abbia agito con dolo (coscienza e volontà dell’azione illecita e dell’evento dannoso o pericoloso) ovvero con colpa (quando l’evento non è voluto ma è solo conseguenza di una imprudenza, imperizia, negligenza o della violazione di norme e regolamenti da parte dell’agente).

Si dovranno indagare anche i motivi a delinquere e, dunque, cosa ha spinto il colpevole ad agire (motivi abietti o futili, con sevizie o crudeltà ovvero aver agito a seguito di provocazione), nonché il carattere del reo e la sua condotta tenuta dopo l’azione criminosa, nonché alle condizioni familiari e sociali in cui il reo vive.


Si tratta, dunque di una valutazione ad ampio spettro del soggetto ritenuto colpevole, al fine di ritenerlo meritevole della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.


Tale istituto del diritto penale ha particolare importanza soprattutto nei casi di procedimenti minorili, ove uno dei principi cardine da seguire è quello di minor offensività. Il processo penale, infatti, viene considerato già di per sé una punizione per il colpevole (ma anche per gli altri soggetti che vi partecipino, in particolare la persona offesa che decida di diventarne parte) in quanto comporta un altissimo investimento di energie e denaro, nonché a rivivere ed a subire le conseguenze della sua azione per tutto il tempo del processo penale (il quale è piuttosto lungo e può durare anche alcuni anni).


È chiaro che, soprattutto nel caso di imputati o indagati minorenni che abbiano commesso piccoli reati di poco conto, è del tutto inutile e sconvenienti sottoporli ad un intero processo penale per questioni minori.


La particolare tenuità del fatto può essere dichiarata sia con sentenza di assoluzione per non punibilità ovvero di proscioglimento, ma potrà altresì essere dichiarata ancor prima di arrivare al processo comportando archiviazione.


Si ribadisce sempre che, essendo ogni caso a sé, è opportuno che la situazione concreta sia valutata da un legale, al fine di stabilire la strategia difensiva e processuale migliore.


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