LA PRELAZIONE AGRARIA



Sovente capita che quando un soggetto si trovi a dover vendere un terreno agricolo non sappia dell’esistenza delle norme sulla prelazione agraria, le quali non gli permettono di vendere al soggetto da lui individuato prima di aver informato i vicini di tale sua intenzione.


Per meglio spiegare, il diritto di prelazione è istituto presente in diversi ambiti del diritto civile il quale attribuisce ad uno o più soggetti il diritto di essere preferito nella vendita di un bene con il quale ha un particolare rapporto di connessione.

Tale diritto di prelazione è, ad esempio, attribuito al coltivatore diretto (per la nozione di coltivatore diretto si veda il precedente articolo pubblicato qua) che conduce in affitto il terreno stessa da almeno due anni.


Qualora il fondo oggetto di compra-vendita non sia affittato, il diritto di prelazione potrà essere esercitato, invece dai coltivatori diretti dei fondi confinanti. Alla posizione del coltivatore diretto viene affiancata anche la società agricola.


Sono, invece, esclusi dalla possibilità di esercitare il diritto di prelazione agraria gli imprenditori agricoli professionali (per la nozione di IAP consulta sempre il precedente articolo qua) e le società di capitali.


Con l’espressione “fondi confinanti” si fa riferimento a quei terreni che sono materialmente e fisicamente contigui, in quanto tra loro sussista contatto ed abbiano quindi in comune la linea di confine o demarcazione. La giurisprudenza costantemente ed unanimemente ha sostenuto che la contiguità ammessa per la prelazione agraria possa essere solo del tipo materiale e che, dunque, si escluda una possibile confinanza di tipo funzionale (nel caso di fondi idonei ad essere accorpati ma materialmente separati).


Pertanto, il proprietario del fondo che voglia vendere il terreno agricolo dovrà procedere ad inviare ai fondi confinanti una lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale esprime formalmente la propria intenzione a vendere il terreno. Tale proposta inviata per lettera raccomandata prende il nome di denuntiatio e dovrà contenere tutte le condizioni di vendita e che dovrà espressamente dare avviso al ricevente che il diritto di prelazione potrà essere esercitato entro 30 giorni dal ricevimento della lettera. 


A questo punto, il confinante che abbia intenzione di esercitare il diritto di prelazione a lui spettante dovrà provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, a dichiarare la volontà di esercitare tale diritto, provvedendo altresì al pagamento del prezzo.


Qualora, invece, il confinante non risponda, il venditore potrà liberamente vendere il fondo a chiunque.


Al contrario, quando si provveda alla vendita del fondo senza prima aver inviato corretta denuntiatio, il confinante potrà esercitare il cd. diritto di riscatto, che gli permetterà di richiedere il trasferimento della proprietà del fondo, per la cui vendita lui era preferito, al pagamento del prezzo pagato dall’acquirente.


Il diritto di riscatto può però essere esercitato solo entro il termine di un anno dalla trascrizione del contratto di vendita.


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