LA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO PER I DELITTI SUGLI STUPEFACENTI



Una recente pronuncia delle Sezioni Unite di Corte di Cassazione (sent. n. 51063/2019) ha ritenuto che è possibile applicare la minor sanzione per la lievità dei delitti che concernono gli stupefacenti solo in presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990.
Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 è punito chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura, invia, passa, spedisce o consegna sostanza stupefacente illecita.

Si tratta di molteplici condotte che vanno dalla vendita alla mera cessione, dalla coltivazione alla vera e propria produzione, e che, dunque si pongono come obiettivo quello di colpire ogni e qualsiasi condotta di traffico di sostanza stupefacente che sia idonea a lede la salute pubblica.
La norma descrive dettagliatamente tutte queste diverse condotte poiché, per il principio di tipicità della legge penale, nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato (art. 1 c.p.).
Dunque, la norma penale del testo unico sugli stupefacenti ha voluto punire tutte quelle condotte, più o meno lesive, che si esplichino sia in attività organizzate (come la produzione), sia in attività remunerative (come la vendita ed il commercio), che in attività non remunerative, anche a titolo gratuito (l’offerta, l’invio o il passare).
Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, poi, è prevista una pena ridotta qualora il fatto commesso sia di lieve entità. La lieve entità del fatto deve essere considerata con riguardo ai mezzi, alle modalità, le circostanze dell’azione o la qualità e la quantità delle sostanze.
Come affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 51063/2019) il giudice dovrà ben motivare tutti gli aspetti e le ragioni che rendano possibile l’applicazione della lieve entità.

Concordemente anche le seguenti pronunce di Cassazione hanno ritenuto di dover far seguito a questo orientamento.
Altri giuristi hanno contrariamente sostenuto che la lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, con riguardo al dato qualitativo e a quello quantitativo nonché in sussistenza degli altri parametri.
Ad ogni modo, è bene ricordare che negli ultimi anni la materia degli stupefacenti è stata oggetto di plurime decisioni delle Corti e dei Tribunali, molto spesso anche contrastanti tra loro, soprattutto con riferimento alla minor punibilità e alla lieve pericolosità della condotta posta in essere.
È, pertanto, fondamentale in questo caso valutare il caso concreto e verificare la punibilità dell’agente alla luce delle più recenti pronunce, sempre avendo riguardo alle caratteristiche della specifica condotta posta in essere nonché alla situazione e alla personalità del reo.

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