LE NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA: la casa avanzata e la corsia ciclabile



A seguito del Decreto legge n. 34/2020, introdotto al fine di incentivare la mobilità sostenibile e gli spostamenti con velocipedi e mezzi assimilati, sono state introdotte delle modifiche al codice della strada.
In particolare il codice della strada prevede ora la nuova definizione di “casa avanzata” e di corsia ciclabile, da distinguersi rispetto alla pista ciclabile.


Con il termine casa avanzata si intende la “linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli” (art. 3, co. 1, n. 7 bis) cod. strada).
Si tratta, dunque, di uno spazio esclusivamente pensato per i velocipedi (ad es. biciclette e monopattini) al fine di potersi arrestare in sicurezza, in posizione avanzata rispetto agli altri veicoli.


L’art. 182 del codice della strada, aggiungendo il neo comma 9 ter, precisa che la casa avanzata può essere realizzata nelle intersezioni semaforiche, lungo le strade con velocità consentita inferiore a 50 km/h ed è posta ad una distanza di tre metri dalla linea di arresto prevista per gli altri veicoli.
La ratio è quella di prevedere una posizione che permetta l’arresto e la ripartenza in sicurezza, rimanendo pienamente visibili agli altri veicoli.
La norma però non prevede, al momento alcuna sanzione specifica. Si dovranno dunque applicare le normative sanzionatorie già esistenti.

Dunque, il veicolo non autorizzato che sosta nella casa avanzata potrà essere soggetto alla sanzione dell’art. 41, co. 11 cod. strada per essersi fermato oltre la linea di arresto.
Non appare invece essere stata prevista alcuna sanzione per il ciclista che si ferma nella linea di arresto tradizionale e non nella casa avanzata. Si può ipotizzare l’applicazione, in tale caso, dell’art. 143 cod. strada per non aver circolato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

La corsia ciclabile è definita allo stesso decreto legge n. 34/2020 prevede all’art. 232, comma terzo, lettera a) quale parte della carreggiata posta a destra idonea a permettere la circolazione die velocipedi e delimitata mediante una striscia bianca discontinua.
Si differenzia dalla pista ciclabile in quanto la corsia ciclabile è una parte della carreggiata ordinaria veicolare, destinata all’uso esclusivo dei velocipedi.
Queste nuove espressioni e definizioni sono ancora in fase di applicazione e il loro utilizzo non è ancora entrato appieno nel linguaggio quotidiano.
È comunque importante conoscerne il significato e saperle riconoscere per evitare sanzioni.
Ad ogni modo, sarà comunque necessario attendere qualche tempo per verificare l’applicabilità di queste nuove normative nella quotidianità, nonché la loro applicazione o le conseguenze in termini giuridici sulla circolazione stradale.

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