LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS



La fideiussione omnibus è un istituto utilizzatissimo nel mondo del diritto, soprattutto in ambito bancario ma che in realtà non gode di alcuna codificazione normativa.
Il codice civile, infatti, disciplina la mera fideiussione in generale agli artt. 1936 e ss. c.c.

La fideiussione come descritta dal codice civile è un contratto autonomo di garanzia con il quale un soggetto (il fideiussore) garantisce personalmente l’adempimento di un’obbligazione altrui (il debitore) nei confronti del creditore. Si tratta di un contratto tra fideiussore e creditore che può essere stipulato anche senza che il debitore ne sia a conoscenza.
Lo scopo dell’istituto è quella di tutelare il creditore affinché possa soddisfare il suo credito anche in caso di inadempimento del debitore.
La fideiussione deve avere ad oggetto un’obbligazione ben precisa, al fine di non tenere il fideiussore legato al vincolo della garanzia personale per sempre, a tempo indeterminato.
Anche un’obbligazione futura può essere oggetto del contratto di fideiussione ma in questo caso sarà necessario predeterminare un importo massimo da garantire (art. 1938 c.c.).

In questo contesto, tra le figure di fideiussione per obbligazioni future si trova anche la fideiussione omnibus, piuttosto usata soprattutto in ambito bancario.
In questo caso, fideiussore si impegna a garantire l’adempimento di una serie di obbligazioni che sorgono o sorgeranno tra il debitore e il creditore in conseguenza del rapporto bancario tra loro esistente.
Sebbene la fideiussione omnibus non trovi una specifica disciplina nel codice civile, la sua figura è talmente utilizzata nella pratica giuridica da essere un istituto ben delineato dalla giurisprudenza.
Ad ogni modo, il fideiussore omnibus potrà avvalersi della disposizione di cui all’art. 1956 c.c. disciplinato proprio per la fideiussione di obbligazioni future.
Questo articolo ammette la liberazione del fideiussore qualora il creditore abbia concesso nuovo credito al debitore che conosceva che le condizioni patrimoniali-economiche di quest’ultimo erano peggiorate.
Si tratta di una disposizione che permette al fideiussore di garantire personalmente anche obbligazioni future assunte dal debitore che si trovava in una situazione economica difficoltosa e di cui, invece, il creditore ben era a conoscenza.
Ad ogni modo, è necessario valutare la situazione concreta e verificare il tipo di fideiussione assunta, in quanto talvolta, in alcuni casi, la disposizione dell’art. 1956 c.c., poiché il fideiussore è già a conoscenza della condizione del debitore.

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