L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO



L’amministrazione di sostegno è un istituto disciplinato dal codice civile che permette di tutelare il soggetto che si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche solo temporaneamente (art. 404 c.c. e ss.).


L’istituto è stato di recente oggetto anche di una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha precisato come l’istituto sia finalizzato a proteggere il soggetto beneficiario che rimane un soggetto pienamente capace.


Si tratta di un provvedimento che il giudice assume con decreto, nel quale nomina un soggetto che assista e tuteli gli interessi della persona impossibilitata a provvedere a sé, per il periodo ritenuto necessario.


È opportuno premettere che l’amministrazione di sostegno è una misura differente dalle misure più rigorose di interdizione e inabilitazione, bensì che tutela il soggetto in difficoltà affidandogli un amministratore che lo assista nel compimento di atti e nella gestione di alcune fattispecie.

Questi soggetti sono, ad esempio, anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, persone detenute o malati terminali.


Si tratta di soggetti tutti pienamente capaci ma che si trovano, per diverse ragioni, in situazioni di difficoltà nel gestire i propri interessi.


La procedura per l’amministratore di sostegno può essere proposta dall’interessato o dai suoi parenti (coniuge, convivente, parenti ed affini) nonché dal PM oppure dai responsabili del servizio sanitario che, avendo in cura il soggetto, sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuno il ricorso per amministrazione di sostegno.


Non si tratta di un provvedimento che limita il soggetto beneficiario bisognoso, bensì di un provvedimento che lo tutela o lo protegge.


Con il decreto di nomina, infatti, il giudice stabilisce quali atti il beneficiario può disporre autonomamente e quali, invece, richiedono il supporto dell’amministratore ed entro quali limiti.

Il giudice stabilisce anche la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve relazionare il Tribunale e riferire in merito agli atti compiuti ed allo svolgimento dell’incarico affidato.


Con riferimento agli atti che il beneficiario può autonomamente compiere, la Corte Costituzionale si è di recente pronunciata con la sentenza n. 114/2019 affermando che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare con suo provvedimento non ritenga opportuno limitarla.

Con questa decisione la Corte Costituzionale ribadisce proprio che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno non determina uno status di incapacità della persona ma vuole, invece, proteggere la persona affetta da disabilità, di qualunque tipo e gravità.


L’istituto dell’amministrazione di sostegno non è un istituto che volto a mortificare la persona beneficiaria ma vuole proteggerla e tutelarla.


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