È POSSIBILE REVOCARE LA PATENTE AL CICLISTA UBRIACO?



La Cassazione penale si è espressa con sentenza n. 22228 del 22 maggio 2019 in riferimento alla revoca della patente per il soggetto trovato ubriaco alla guida della propria bicicletta con pedalata assistita.


Il Tribunale, a seguito del procedimento penale, aveva condannato (con il rito speciale del patteggiamento) l’uomo alla revoca della patente di guida, sul presupposto che, ubriaco, stava conducendo un mezzo a motore, nonostante il mezzo in questione fosse di potenza limitata.

La Corte di Cassazione penale ha, invece, ritenuto che al ciclista ubriaco non dovesse essere revocata la patente, in quanto il mezzo a pedalata assistita non rientrava tra quelli soggetti all’applicazione del Regolamento europeo n. 168/2013. 

Si trattava infatti di una bicicletta con pedalata assistita di potenza inferiore ai 250 W, che non richiedeva né specifica patente di guida né certificato di circolazione e targa.


Il Regolamento Europeo n. 168/2013 regola, infatti, i velocipedi dotati di motore. Il regolamento si applica ai cd. “cicli a pulsione” cioè a quei mezzi dotati di motore azionabile da acceleratore con potenza superiore ai 250 W. Per gli altri velocipedi, anche a pedalata assistita, con potenza inferiore ai 250 W non è invece richiesta né la patente di guida specifica né targa e certificato di circolazione.


La Cassazione già altre volte si è pronunciata affermando che la revoca della patente non può essere disposta nei confronti di chi commetta un illecito alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta alcuna licenza o autorizzazione (come, ad esempio, la patente).


Già nel 2013 la Cassazione si era occupata del soggetto ubriaco alla guida, questa volta, di una bicicletta senza pedalata assistita.


In quell’occasione, la Cassazione, con sentenza n. 19413 del 6 maggio 2013, aveva affermato che per l’appunto non è possibile revocare la patente al ciclista trovato ubriaco alla guida di un mezzo che non richiede alcuna patente o autorizzazione.


Rimane, dunque, consolidata la giurisprudenza prevalente che ritiene possibile la revoca o la sospensione della patente solo nel caso di guida di mezzi che richiedono un titolo abilitativo, quale la patente di guida.


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