IL TESTIMONE CITATO PUÒ NON PRESENTARSI AVANTI AL GIUDICE?



Sono stato citato a testimoniare in un processo ma non posso o non voglio presentarmi.


Posso semplicemente non presentarmi alla data indicata? Devo dare una giustificazione?


Possono chiedere di non venire sentito nemmeno successivamente?


Queste sono alcune domande che spesso il testimone si pone.


Per rispondere è necessario dapprima tratteggiare i caratteri generali della testimonianza.


All’interno di un processo, sia esso civile o penale, la prova a fondamento della propria tesi può essere raggiunta sia per via documentale (contratti, fatture, foto o altri documenti) sia per via orale, cioè attraverso l’intervento di soggetti terzi che racconteranno quanto a loro conoscenza.

La testimonianza ha regole diverse nel procedimento civile e nel procedimento penale.


Si tratta di due argomenti che meritano trattazione separata e che verranno successivamente affrontati separatamente.


Al testimone viene, dunque, notificato l’invito a presentarsi, il quale contiene anche una breve e sommaria indicazione della causa nel quale è chiamato a rendere la propria testimonianza, nonché del giorno, dell’ora e del giudice avanti a cui avverrà.


Il testimone è obbligato a presentarsi nel giorno e nell’ora indicati con la notifica dell’invito.

Nel caso di impedimento, questo dovrà essere supportato da un giustificato motivo. Altrimenti, in mancanza, il giudice potrà condannarlo ad una pena pecuniaria.


Ad ogni modo, qualora il testimone non si presenti, il giudice può ordinare che ad esso venga notificata una nuova intimazione a comparire oppure che venga disposto l’accompagnamento coattivo.


Disposto anche il secondo invito a testimoniare, con notifica di nuova intimazione o con accompagnamento coattivo, qualora il testimone persista ancora a non presentarsi all’udienza fissata, senza addurre alcun giustificato motivo, il giudice provvede a condannarlo ad una sanzione pecuniaria (ulteriore rispetto all’eventuale prima sanzione) e ne dispone l’accompagnamento coattivo.

Con l’accompagnamento coattivo, il testimone verrà prelevato dalla propria abitazione di residenza con la forza pubblica per presentarsi all’udienza fissata.


Pertanto, qualora il testimone sia chiamato a testimoniare è obbligato a presentarsi.


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