LE SPESE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI: cos’è ricompreso nell’assegno di mantenimento ordinario e cosa invece è straordinario e da dividersi



Le controversie di separazione e il divorzio sono caratterizzate da un’alta litigiosità dei coniugi, soprattutto con riguardo alle spese che concernono i figli.


In particolare, è molto difficile stabilire quali spese siano ricomprese nell’assegno di mantenimento ordinario che uno dei due coniugi è tenuto a versare mensilmente all’altro e quali, invece, siano le spese straordinarie che devono dividersi tra i genitori.


Prima di esemplificare quali spese siano, in linea generale, intese come comprese nell’assegno di mantenimento ordinario e quali siano, al contrario, straordinarie, è bene indicare i principi fondamentali che regolano la materia.


I principi generali regolatori della materia


Solo in questo modo, quando ci si trovi di fronte ad una spesa non compensa in nessuno dei due elenchi, si potrà stabilire se essa appartenga all’uno o all’altra categoria.


Innanzitutto, il mantenimento a cui ciascuno genitore è tenuto, ai sensi dell’art. 337 ter, comma 4 c.c., può manifestarsi sotto diverse forme.


Si parlerà di mantenimento diretto, quando ciascuno dei genitori provvede alle esigenze dei figli quando essi sono con lui; di mantenimento in natura, quando uno dei genitori, con atti dispositivi, realizzi garanzie patrimoniali a soddisfacimento dei figli o metta a loro disposizione una abitazione; di mantenimento indiretto, quando venga corrisposta una somma di denaro.


Il mantenimento indiretto è la forma classica di mantenimento nel caso di separazione o divorzio, che viene posto a carico del genitore non collocatario della prole.

Per la sua quantificazione, il giudice dovrà considerare i criteri direttivi espressi dallo stesso art. 337 ter c.c.: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.


L’assegno di mantenimento ordinario comprende in sé tutte quelle spese ordinarie, prevedibili, quotidiane che tipicamente sopporta una figlia nel mantenere i figli.


Si tratta di spese destinate a soddisfare i bisogni quotidiani, prevedibili e ripetitivi del minore (ad esempio, l’abbigliamento il vitto, le utenze domestiche, i medicinali da banco).


Dunque, sono escluse dal mantenimento ordinario tutte quelle spese imprevedibili, variabili, che non possono essere anticipatamente previste o quantificate dai genitori.

Per l’appunto, tutte le spese straordinarie.

Si tratta di esborsi destinati a soddisfare esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli.


Le spese straordinarie sono caratterizzate da: eccezionalità, imprevedibilità, rilevanza in termini economici (non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori) ed incalcolabilità apriori (Cass. n. 9372/12; Cass. n. 6201/09).


Se queste spese straordinarie (imprevedibili e non quantificabili a priori) fossero incluse nell’assegno di mantenimento ordinario si violerebbe il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento. Non si può aprioristicamente stabilire in via forfettaria ciò che è per sua natura imprevedibile e non quantificabile.

Nonostante questi criteri generali di distinzioni tra le due categorie, il contenzioso in materia è stato, ed è tuttora, vastissimo.


Sono intervenute a dirimere la materia anche le linee guida tracciate dal Consiglio Nazionale Forense (del 29 settembre 2017) e dai diversi protocolli adottati da (quasi) tutti i Tribunali d’Italia.

La diatriba tra spese ordinarie e straordinarie rimane, però ancora accesissima.


Ad esempio, il Tribunale di Palermo è tornato sul punto ed ha elaborato un “protocollo su spese extra-assegno per il mantenimento dei figli” in data 02 luglio 2019.


In linea generale i Protocolli fanno una distinzione generale tra spese ordinarie e straordinarie, esemplificando in linea generale cosa rientri nelle une e cosa nelle altre.

Il genitore che ha sostenuto la spesa straordinaria avrà diritto al rimborso mostrando le pezze giustificative della spesa sostenuta e, nel caso di spese che richiedono il preventivo accordo dell’altro genitore, quando l’altro genitore abbia dato il proprio consenso alla spesa.


Si potrà comunque sempre derogare e modificare le voci esemplificate dai Protocolli.

Ad esempio: i genitori potranno decidere di dividere i buoni pasto e non ricomprenderli nella somma di mantenimento ordinario (quando magari l’importo di questi sia particolarmente oneroso); oppure l’acquisto di capi di abbigliamento particolarmente ingente (cd. cambio stagione) potrà essere subordinato a soglie o tetti massimo


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