IL TESTAMENTO: COME PREDISPORLO E QUALI TIPOLOGIE ESISTONO?



Il testamento è l’atto con cui una persona dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui non ci sarà più.


Il testamento è un documento di per sé semplice, che non richiede forme particolari e che può essere scritto anche direttamente dall’interessato su un semplicissimo foglio, direttamente a casa sua.

È importante però che il testatore abbia qualche piccolo accorgimento per evitare che quanto scritto sia, alla sua morte, considerato nullo oppure che sia poco comprensibile e possa dare adito a dubbi interpretativi. Se, infatti, al momento della sua dipartita il testamento non ci fosse o non fosse valido si aprirebbe la successione legittima, prevista dalla legge, con le quote di patrimonio stabilite dal codice civile.


Nella redazione del testamentano, è importante ricordarsi che alcune categorie di soggetti non possono essere escluse dalla successione (i cd. legittimari, come abbiamo spiegato qua) e che non esiste la diseredazione (al massimo si può parlare di indegnità a succedere ma solo in casi molto gravi. Controlla qua quali).


Per il resto il testamento può contenere ogni e qualsiasi volontà, sia di tipo economico-patrimoniale che di tipo personale. Ad ogni modo, per evitare errori o difficoltà d’interpretazione, prima di redigere il testamento (anche da soli), si consiglia di chiedere consulenza ad un esperto, il quale, conosciute le intenzioni del testatore, potrà aiutarlo ad esprimere le proprie volontà nelle forme più consone e con l’utilizzo dei termini legali-giuridici più appropriati.


Il testamento può essere olografo, pubblico o segreto.


Il testamento olografo è il testamento che ognuno può scrivere da solo, su qualsiasi foglio di carta, senza particolari formalità. Affinché il testamento olografo sia valido è necessario soltanto che il testatore lo scriva interamente di suo pugno, che vi apponga la data e che lo sottoscriva. In mancanza di uno di questi requisiti il testamento sarà nullo.


La legge non richiede alcun atto formale e, per assurdo, il testamento potrebbe anche essere scritto su un foglio di carta da riciclo oppure su un pezzo di carta di giornale. L’importante è che il testatore lo scriva interamente a mano, senza avvalersi di strumenti meccanici (come ad esempio computer o simili). Ciò consentirà, qualora ce ne fosse la necessità, di controllare la validità dello stesso attraverso un’attenta perizia calligrafica.


Importantissimo è anche che il testamento sia sottoscritto. Il testatore deve cioè apporre la sua firma sia alla fine del documento testamentario sia in ogni facciata, mezza facciata o mezzo foglio scritto, ciò permetterà di essere certi dell’autenticità di quanto ritrovato, senza timore di eventuali aggiunte contraffatte.


Fondamentale è anche la data che consente di poter escludere il testamento anteriore degli eventuali più testamenti scritti. Qualora, infatti, si trovassero due diversi testamenti, verrà dichiarato valido il testamento scritto successivamente.


La data permette anche integrare ed aggiungere disposizioni testamentarie al testamento già confezionato. Così a testamento già scritto, si potranno aggiungere ulteriori volontà, non in contrasto con il precedente testamento, semplicemente aggiungendo altre dichiarazioni le quali andranno sempre scritte di proprio pugno, datate e sottoscritte.


Il testamento può anche essere pubblico o segreto. 

Queste due forme di testamento sono formali e solenni, richiedono la redazione di un atto da parte del Notaio in qualità di pubblico ufficiale. Il testamento pubblico ed il testamento segreto non permettono agilmente la modifica o la revoca, ma richiedono, anche in questi casi, formalità e solennità.


Il testamento pubblico prende la forma di un atto notarile e richiede la presenza di due testimoni. Sarà necessario, dunque, esprimere le proprie volontà davanti al Notaio che formerà l’atto alla presenza di altre due persone, che saranno testimoni. I testimoni ed il notaio non potranno essere nominati come eredi nel testamento pubblico.

In generale, ricorrere al testamento pubblico può essere utile nei casi particolari in cui il testatore abbia gravi difficoltà che gli impediscano di testare autonomamente (ad esempio abbia difficoltà a sottoscrivere o sia gravemente analfabeta) oppure nei casi particolari indicati dalla legge notarile (ad es.: il testamento del muto o del sordo). Il testamento pubblico è, infatti, un atto altamente formale.


Il testamento segreto è scritto, invece, dal testatore e consegnato al Notaio, in plico sigillato alla presenza sempre di due testimoni. Sebbene l’atto sia formalmente scritto in prima persona dal testatore, comunque anche questo tipo di testamento è fortemente formale richiedendo, comunque, una dichiarazione del Notaio di averlo ricevuto e che questo sia effettivamente sigillato in maniera che non possa essere aperto o estratto senza rottura dell’impronta apposta. Il Notaio, in questo caso non controlla la validità delle disposizioni contenute ma dà solo formalmente atto di averlo ricevuto.

Il testamento segreto sarà, dunque, pubblicato direttamente dal Notaio che l’ha ricevuto, non appena egli abbia notizia della morte del testatore.


Ad ogni modo, si consiglia, nel caso di dubbi o di delucidazioni, di rivolgersi ad un legale, il quale potrà fornire spiegazioni dettagliate sul linguaggio e la terminologia da utilizzare.


Più il testamento è preciso e puntuale più sarà facile dargli attuazione per il tempo successivo alla morte, senza l’insorgere di dubbi interpretativi o perplessità nel dare attuazione alle ultime volontà del de cuius.


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