COMMETTE REATO CHI ACCEDE AL PROFILO FACEBOOK ALTRUI?



Accedere al profilo social network altrui è un reato?


Per rispondere a questa domanda bisogna anzitutto distinguere due diverse situazioni: quella in cui l’interessato consapevolmente offre le credenziali di accesso ad un soggetto terzo e quella in cui, invece, il soggetto terzo accede al profilo social senza consenso dell’interessato.


È chiaro che la seconda circostanza configuri illecito penale, il quale viene sanzionato a norma dell’articolo 615 ter del codice penale punendo chiunque accedaabusivamente ad un sistema informatico o telematico altrui senza autorizzazione.


L’articolo 615 ter è stato introdotto nel codice penale con la legge 547/1993 e, dunque, non è nato come fattispecie penale atta a colpire anche quelle ipotesi moderne conseguenza di internet e della creazione dei social network.


La giurisprudenza si è trovata spesso a confrontarsi con i reati del codice penale che previsti molto tempo addietro non conoscono e non disciplinano i nuovi reati moderni frutto delle nuove tecnologie.


La giurisprudenza ritiene, infatti, che integri reato ex art. 615 ter c.p. la condotta di chi si introduce illecitamente nel sistema informatico ed anche nell’account social network altrui.

La disposizione dell’art. 615 ter c.p. si ritiene che sia applicabile anche nel caso in cui il soggetto abbia fornito le proprie credenziali di accesso al terzo ma abbia poi escluso tale consenso.


La Cassazione sostiene che la revoca del consenso all’accesso possa anche essere desunta da fatti concludenti e che, dunque, sebbene non sia espressa manifestamente dall’interessato possa ricavarsi dal comportamento o dallo sviluppo relazione tra i due soggetti.


Un esempio di ciò si può ricavare dalla fattispecie che spesso i giudici si trovano a dover risolvere e che riguarda l’accesso al profilo facebook dell’ex coniuge. Generalmente la controversia ha luogo quando i due soggetti prima sposati si scambiano e conoscono reciprocamente le password ed i codici di accesso dell’altro coniuge ai rispettivi profili. Terminata la relazione, anche con l’intervento di una sentenza di separazione o divorzio, l’ex coniuge continua ad utilizzare le credenziali di accesso dell’altro coniuge per accedere ai profili social e spiare così la vita dell’altro.


La Corte di Cassazione ritiene che tale comportamento integri accesso abusivo ed illecito ad un sistema informativo in quanto dalla crisi della relazione e dalla, eventuale e successiva, separazione deve desumersi la revoca del consenso. La Cassazione penale ritiene infatti che l’account social network integri sistema informatico o telematico a norma del codice penale, poiché per l’accesso sono necessarie credenziali private di protezione.


Si tratta di un orientamento non di poco conto considerato che, ad oggi, con il forte e sempre più veloce sviluppo tecnologico potrebbero rientrare nella nozione di sistema informatico o telematico qualunque applicazione o servizio fruibile attraverso smartphone o computer, posto che nella maggioranza dei casi l’accesso a questi servizi è protetto da misure di sicurezza.


Purtroppo, le sentenze in materia sono piuttosto recenti ed ancora non riescono a coprire tutte le situazioni create dalle nuove tecnologie. Considerato che il progresso tecnologico-informatico degli ultimi anni è molto veloce e repentino probabilmente non si riusciranno mai ad avere decisioni giurisprudenziali per tutti i sistemi informatici e telematici esistenti.


Ad ogni modo, si ritiene che non sia nemmeno sensato procedere con una normativa ad hoc, posto che appunto questa legifererebbe solo per le situazioni fino ad oggi conosciute ma lascerebbe di nuovo irrisolta la questione riguardo ai futuri eventuali sistemi informatici.


Informazioni

Consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 196/2003 *

Privacy Policy