L’IMMOBILE NELLA SEPARAZIONE: ASSEGNAZIONE, VENDITA ED ABBANDONO DELLA CASA CONIUGALE



Nella separazione personale dei coniugi la questione concernente l’immobile coniugale costituisce, nella gran parte dei casi, punto focale dell’accordo tra le parti.


Con la separazione, il giudice provvede all’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi.

Il termine assegnazione non è utilizzato a caso dal codice civile (art. 337 sexies c.c.), ma indica proprio l’attribuzione dell’immobile in godimento al coniuge che ivi vi abiti con il figlio.


L’assegnazione della casa è, dunque, strettamente legata ai figli ed ai loro interessi, che nel diritto di famiglia sono sempre preminenti rispetto a qualsiasi altra questione.

L’assegnazione della casa familiare ha come scopo quello di garantire ai figli una continuità ed una stabilità, anche successivamente alla separazione dei genitori. La legge garantisce loro di poter continuare a vivere nell’ambiente tranquillo della casa familiare, al fine di evitare stress e difficoltà dovute a spostamenti di residenza o alla ricerca di una nuova dimora.


Dunque, la casa familiare sarà assegnata al genitore che ivi risieda stabilmente con i figli.


Il provvedimento di assegnazione dell’immobile potrà essere revocato solo quando vengano meno le condizioni dell’assegnazione, cioè quando il genitore assegnatario smetta di abitare stabilmente nell’immobile ovvero inizi una convivenza oppure un nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione non sarà, invece, revocato al mero raggiungimento della maggiore età del figlio. Questo in quanto nel diritto di famiglia, i figli sono tutelati non solo in quanto minori ma piuttosto in quanto soggetti deboli, che non hanno i mezzi economici sufficienti a mantenersi né possono procurarseli. Il figlio viene tutelato fino a quando non raggiunga l’indipendenza economica, cioè fino a quando non abbia tutti i mezzi per poter provvedere a sé ed ai suoi bisogni in maniera autonoma.


Se la coppia non ha avuto i figli, allora, la casa familiare, al momento della separazione, tornerà al suo legittimo proprietario. Qualora la proprietà dovesse essere condivisa da entrambi i coniugi, si potrà procedere con divisione dell’immobile, ove possibile, oppure con vendita e divisione del ricavato o con vendita in piena proprietà ad uno dei due coniugi.


E se la convivenza è diventata intollerabile? È possibile abbandonare la casa familiare prima della sentenza di separazione oppure “sfrattare” il coniuge?


Per quanto riguarda l’allontanamento dell’altro coniuge, non è possibile procedere senza giustificati motivi, i quali attengono generalmente ai casi di violenza e di grave pregiudizio per il coniuge o addirittura per la prole.

La separazione “di tetto e di mensa” può essere concessa solo con provvedimento del Tribunale.


Analogamente, il coniuge non potrà abbandonare la casa familiare, salvo non ci siano gravi e giustificati motivi al suo allontanamento.

Si ricorda, infatti, che, in sede di giudizio civile di separazione, l’allontanamento dalla casa coniugale può dar luogo ad addebito della separazione, il quale fa venire meno il diritto a ricevere il mantenimento.


Ad ogni modo, si ricorda sempre che per ogni dubbio o perplessità è bene consultare un legale che, avendo chiara la situazione e tutte le circostanze del caso concreto, potrà suggerire la migliore soluzione da seguire. La stessa soluzione potrebbe, infatti, non andare bene in tutti i casi.

È sempre opportuno valutare ogni caso a sé , con le sue peculiarità e le sue caratteristiche uniche.


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