IL RECUPERO DEL CREDITO: l’espropriazione forzata



Il creditore per procedere al recupero di quanto dovuto dal debitore deve, inizialmente, inviare lettera di diffida al debitore. Successivamente potrà iniziare il procedimento esecutivo con gli atti preliminari.


Gli atti preliminari consistono nel munirsi del titolo esecutivo a cui deve essere apposta la formula esecutiva dalla Cancelleria del Tribunale e nella notifica del precetto unitamente al titolo esecutivo.


Trascorsi 90 giorni dalla notifica del precetto, senza che il debitore abbia adempiuto all’obbligo indicato nel titolo esecutivo, il creditore potrà iniziare la vera e propria fase di espropriazione forzata.


L’espropriazione forzata è quella fase del procedimento esecutivo ove vengono compiuti tutti quegli atti diretti a sottrarre coattivamente i beni facenti parte del patrimonio del debitore, convertendoli in denaro, a soddisfazione del proprio credito.


Il procedimento di espropriazione forzata può essere suddiviso in tre fasi: pignoramento, vendita o assegnazione del bene, distribuzione del ricavato della vendita.


Il primo atto è quello di pignoramento, con cui il creditore individua i beni da vincolare alla procedura esecutiva.

Con il pignoramento (che viene predisposto dal difensore del creditore), l’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi dal sottrarre i beni individuati, a garanzia del credito.


Il debitore, a seguito del pignoramento, non perde mai la proprietà o il possesso dei beni ma semplicemente è tenuto a conservarli, in attesa che il creditore si soddisfi su di essi.

I beni individuati con il pignoramento potranno essere oggetto di assegnazione, qualora il creditore ne faccia richiesta.


L’assegnazione potrà essere satisfattiva (il bene soddisfa l’intero credito iniziale), parzialmente satisfattiva (ad esempio, quando il bene abbia valore superiore al credito ed il creditore debba così versare un conguaglio), non satisfattiva.

Il bene, qualora nessuno faccia richiesta di assegnazione, sarà messo in vendita, cioè con la sua aggiudicazione.


Il creditore o i creditori, anche intervenuti nel corso del procedimento di esecuzione, potranno soddisfarsi sulla distribuzione del ricavato, in base al piano di riparto stilato dal giudice.


Ad ogni modo, si cerca sempre di preferire un piano di riparto concordato da tutti i creditori. Ciò darà vita ad una lunga fase per giungere ad un accordo.


Qualora, infatti, uno dei creditori non si senta soddisfatto dal piano di riparto potrà impugnare l’ordinanza di riparto del giudice, allungando così ulteriormente la conclusione e la soddisfazione del credito iniziale.

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