I DISSUASORI DI VELOCITÀ E DI SOSTA



Negli ultimi anni si è visto un aumento dell’utilizzo di dissuasori stradali (cd. dossi artificiali) – al fine di prevenire e limitare gli eccessi di velocità – oppure dei dissuasori di traffico - per evitare la sosta o la circolazione su alcune aree della carreggiata.


Talvolta, i dissuasori di velocità o del traffico possono danneggiare le autovetture degli utenti della strada e così l’ente della strada potrebbe essere ritenuto responsabile del risarcimento del danno occorso.


Nel caso dei dissuasori di velocità, per verificare la sussistenza di questo tipo di responsabilità. bisogna verificare se il dissuasore sia illegittimo, cioè posto in un luogo non previsto dalle norme del codice della strada.


Si intendono dissuasori di velocità i sistemi di rallentamento della velocità ad effetto acustico, sonoro o vibrante, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.


I dissuasori possono avere, infatti, molte forme (stretti o più larghi), e talvolta costituiscono anche attraversamento pedonale in alcune aree dell’abitato. La diversa grandezza dei dissuasori non può essere discrezionalmente scelta dall’amministratore pubblico, ma deve rispettare le disposizioni contenute nel codice della strada.


L’art. 179 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada dispone specificatamente le diverse altezze e grandezze dei dissuasori, nonché i materiali con cui possono essere costruiti, in ragione del limite di velocità che vige in quella strada.


Dunque, in una strada con limite di velocità 30km/h il dissuasore sarà più alto e largo rispetto ad uno posto su una strada con limite di 50Km/h, e così quello nella strada con limite di 50km/h rispetto a quello di strada con limite di 70km/h.


La disposizione in esame è chiara, e vieta che il dosso sia posto su una strada ove transitano abitualmente mezzi di soccorso.


Sarebbe complicato per un’ambulanza in codice rosso di emergenza transitare su una via di circolazione non perfettamente asfaltata in piano, ma che addirittura limiti la velocità.


I dissuasori di traffico, invece, sono quei dispositivi, spesso a scomparsa, atti ad impedire la sosta o il passaggio degli autoveicoli.


Questo secondo tipo di dissuasori è stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 18415/2019), la quale si trovava a conoscere del danno causato ad un autoveicolo parcheggiato sopra ad un dissuasore, per l’appunto.


Il Tribunale di primo grado aveva, infatti, ritenuto il Comune responsabile dei danni cagionati, anche se la sosta del veicolo sopra il dissuasore era vietata. Questo in quanto il Comune avrebbe dovuto prevedere che qualche indisciplinato utente della strada decidesse di parcheggiare il proprio veicolo in una zona vietata, ed avrebbe, dunque, dovuto in essere cautele ed accorgimenti atti ad evitare tale danno.


Con una pronuncia totalmente differente la Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto che il Comune non possa essere ritenuto responsabile del danno cagionato dal bene sottoposto alla sua custodia (la via di circolazione ed il dissuasore a scomparsa), quando il danneggiato sia stato il solo responsabile del danno, con la sua condotta colpevolmente incauta.


Ebbene, questa ultima sentenza della Corte di Cassazione appare più conforme alle disposizioni normative.


Se la sosta avviene in spazio vietato, nulla può imputarsi a titolo di responsabilità a carico dell’ente pubblico.

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