IL CODICE ROSSO: modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per la prevenzione della violenza di genere



È stato approvato in data 17 luglio 2019 il cd. codice rosso, cioè il testo di legge che apporta modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in tema di violenza di genere e contro le donne.


Al di là di ogni e qualsivoglia opinione politica o valutazione in merito all’opportunità o meno di disporre questo nuovo codice, con questo articolo si vuole semplicemente dare atto del contenuto del testo legislativo che, approvato da Camera e Senato, attende di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per diventare norma vigente nell’ordinamento italiano.


Il neo-introdotto codice rosso apporta significative modifiche al codice penale.


Viene introdotto il nuovo art. 387 bis c.p. che completa il capo che punisce la violazione delle decisioni dell’autorità giudiziaria, prevendendo una specifica disposizione per il caso di violazione dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare o di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Il nuovo art. 387 bis c.p. completa il già noto art. 388 c.p. che più generalmente punisce chiunque intenzionalmente non esegua un provvedimento dell’autorità giudiziaria e, dunque, una qualsiasi decisione di un giudice civile, penale od amministrativo.


Si introduce l’art. 583 quinquies c.p. che punisce le condotte ove l’agente cagioni una lesione alla persona offesa dalla quale derivi deformazione o sfregio permanente del viso. La disposizione normativa vuole colpire ed evitare quei gravi casi di lesione che comportano conseguenze irreparabili per la vittima.


Viene introdotto anche il nuovo art. 588 bis c.p. il quale punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a contrarre matrimonio o unione civile. La nuova disposizione si pone quale obiettivo quella di adottare misure per prevenire il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, tutelando soprattutto i soggetti più deboli in condizioni di vulnerabilità. Tale condizione di vulnerabilità non deriva solo dalla minore età della persona offesa ma anche da circostanze fattuali, dovute, ad esempio, alla posizione ed alla relazione che intercorre tra agente e vittima (in particolare, quando si possano riscontrare nella vittima condizioni di inferiorità fisica o psichica, abuso di relazioni familiari, domestiche o lavorative, ecc.).


Viene introdotto anche il nuovo articolo 612 bis c.p. che disciplina il nuovo delitto di cd. revenge porn. Il reato punisce chiunque invia o diffonde immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Viene punito non solo chi invia o cede per primo i video o le immagini compromettenti, ma è analogamente colpevole anche colui che ricevendo tali contenuti li invia a sua volta, contribuendo così alla loro diffusione. La pena è aumentata quando il delitto sia commesso da persona affettivamente legata alla vittima (come il coniuge, anche separato o divorziato) oppure quando il reato si commesso con mezzi informatici o telematici (mezzi che hanno diffusione ampissima).


Il codice rosso modifica poi il codice penale inasprendo le pene per i già esistenti reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p., il cd. stalking nel gergo comune).


Si introduce l’aggravante per omicidio commesso non solo contro la persona con cui si convive, bensì anche contro la persona a cui si è solo affettivamente legati.


Sono aumentate anche le pene per le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale (art. 609 ter c.p.) commesso nei confronti del minore di anni dieci, del minore di anni quattordici e del minore di anni diciotto, in quest’ultimo caso non richiedendo più che il colpevole ascendente, genitore o tutore della persona offesa.


Le pene sono aumentate anche per i reati sessuali (consenzienti) con minorenne (art. 609 quater c.p.), prevedendo altresì una nuova circostanza punitiva nel caso di atto compiuto a fronte della dazione o della sola promessa di denaro o altra utilità. La ratio qua si può ritrovare nel fatto che sebbene il minorenne sia consenziente (dunque, non ci sia violenza come prevista dall’art. 609 bis c.p.) comunque la volontà potrebbe essere in parte viziata dalla dazione o dalla promessa di ricevere una qualche utilità o un vantaggio dalla prestazione sessuale.


Si dispone che, per il coordinamento tra procedimento civile e procedimento penale, gli atti del procedimento penale (anche concluso con l’archiviazione) vengano trasmessi al giudice civile presso il quale pende una causa di separazione ovvero il giudizio concernente i figli, tra le parti dello stesso procedimento penale (art. 64 bis c.p.).


Anche il codice di procedura penale viene modificato dal codice rosso.


Alcune delle modifiche più rilevanti fanno, ad esempio, riferimento alla fase delle indagini, la quale deve essere il più celere ed efficace possibile. Il PM, ad esempio, dovrà provvedere entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro all’assunzione delle informazioni presso la persona offesa ovvero presso chi ha presentato denuncia o querela. Il termine strettissimo di soli tre giorni potrà subire dilazioni solo qualora sia necessario ai fini di tutela di minori o della persona offesa.


Analogamente la polizia giudiziaria dovrà svolgere gli atti a cui è delegata dal PM senza ritardo, sempre allo scopo di evitare che la fase delle indagini, per questi delitti particolarmente delicati possano protrarsi per tempi troppo lunghi.


Il codice rosso, dunque, modifica parte delle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale allo scopo di tutelare ancor più la persona offesa, vittima di delitti particolarmente offensivi.

Si attende, comunque, che la norma, approvata da Camera e Senato, venga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.


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