RACCOLTE PUNTI PROMOZIONALI E TUTELA DEI DATI PERSONALI: Il Garante Privacy si esprime sul caso Pampers



Il Garante della privacy in data 12 giugno 2019 ha emesso un provvedimento in tema di “raccolte punti” e informativa privacy per l’utilizzo dei dati personali richiesti per la partecipazione a queste campagne promozionali.


Il caso approdato avanti all’organo della privacy è iniziato con una semplice segnalazione di un utente che, al fine di partecipare alla raccolta punti e premi del sito pampers.it, lamentava la violazione di alcune norme in materia di privacy e raccolta dei dati personali. Il sito per la registrazione chiedeva, infatti, di inserire dati non pertinenti e superflui rispetto allo scopo della registrazione quale la “raccolta punti”. Per confermare la registrazione era altresì obbligatorio spuntare la casella di accettazione all’invio di comunicazioni a fini personali.


A partire da questa segnalazione, l’Autorità ha avviato un’istruttoria preliminare dalla quale emergeva che, con riferimento al primo punto (richiesta di dati non pertinenti e superflui), effettivamente il sito per la registrazione richiedeva dati personali quali indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica e contatto telefonico. Con riferimento al secondo punto (obbligo di accettare l’invio di comunicazioni promozionali), la registrazione obbligava a rilasciare il consenso all’invio di newsletter promozionali, sondaggi e statistiche in riferimento al marchio Pampers ed anche ad altri marchi.


Il Garante ha così avviato una vera e propria inchiesta con l’ausilio del Nucleo Speciale Privacy, il quale ha indagato non solo in riferimento alla raccolta dati di Pampers ma anche a tutti gli altri trattamenti dati che la stessa società svolgeva per Pampers e per altri marchi, in diversi siti web.


Nel contraddittorio instaurato, la società ha avuto modo di spiegare che, con riferimento alla raccolta punti Pampers, i dati obbligatori richiesti erano necessari ai fini dell’autenticazione e che, comunque, trascorsi 36 mesi dalla raccolta, tutti i dati venivano cancellati. Ad ogni modo, dal pannello di controllo denominato “privacy” l’utente poteva comunque disabilitare alcune preferenze, come quelle relative al consenso all’invio dei messaggi o delle informazioni promozionali.


Dall’altro lato, la società ammetteva, invece, che i dati raccolti venivano utilizzati per svolgere campagne promozionali di altri marchi diversi da Pampers (il brand per la quale raccolta punti l’utente aveva fornito i suoi dati).


Il Garante ha deciso con il provvedimento del 12 giugno 2019 che il trattamento e la raccolta dati in questione erano avvenute in modo illecito.


Innanzitutto, il Garante ha precisato che il caso di specie dev’essere deciso alla luce della normativa vigente all’epoca della raccolta punti e, dunque, delle disposizioni precedenti all’entrata in vigore del GDPR (per maggiori informazioni sul nuovo regolamento privacy europeo controlla l’articolo dedicato qua).


Secondo tale quadro normativo la raccolta dati era avvenuta con modalità illecite in quanto, in primo luogo, veniva richiesto di esprimere il consenso per diverse finalità eterogenee tra loro che venivano accomunate tra loro tutte indistintamente; in secondo luogo, perché chiedeva di esprimere obbligatoriamente il consenso, per le medesime eterogenee finalità, anche in riferimento a marche diverse rispetto a quella della raccolta punti.

Secondo l’Autorità Garante, questo tipo di raccolta dati è illecita poiché lede la capacità di autodeterminazione dei soggetti interessati che vi partecipano richiedendo un consenso unico per più diverse finalità di trattamento.


La società ha, dunque, raccolto e trattato i dati senza aver acquisito il preventivo necessario specifico e libero consenso a tali fini.


Il provvedimento del Garante offre, dunque, un ottimo spunto per riflettere sui dati che il consumatore è tenuto a fornire nel partecipare ai concorsi a premi, alle raccolte punti o ad altre attività promozionali e di fidelizzazione.


È sempre bene leggere attentamente i regolamenti ed i termini e le condizioni di queste campagne a premi e promozionali e, qualora si ravvisasse qualche irregolarità, si consiglia di rivolgersi ad un esperto per valutare le possibili opzioni esperibili.


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