DONAZIONI IN AMBITO FAMILIARE: Quando serve l’atto pubblico e quando non serve



Con donazione, il codice civile fa riferimento a quel contratto con cui il donante con spirito di magnanimità (animus donandi) arricchisce l’altra parte, cioè il donatario.


L’arricchimento richiesto dal contratto di donazione può consistere sia nella disposizione a favore del donatario di un diritto sia nell’assunzione da parte del donante di un obbligo che pesava sul donatario.

Trattandosi di un atto molto importante che depaupera il patrimonio di taluno meramente per spirito liberale, la legge prescrive che la donazione debba essere compiuta con formalità solenni, e che, quindi, sia assunta con la forma dell’atto pubblico. La donazione che non abbia la forma dell’atto pubblico è, pertanto, nulla per mancanza di forma.


L’atto pubblico è quel documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale, il quale sia autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (ai sensi dell’articolo 2699 del codice civile).

Lo stesso codice civile però prevede anche la possibilità di contrarre donazioni valide e pienamente efficaci senza utilizzare la forma dell’atto pubblico.

Un primo caso di donazione che non richiede la forma dell’atto pubblico è la donazione di modico valore, cioè la donazione che abbia ad oggetto importi o beni di valore esiguo. Il valore esiguo della donazione deve essere valutato con riguardo alla disponibilità patrimoniale del soggetto donante, pertanto, una donazione potrebbe essere di modico valore per un soggetto ma di valore rilevante per un altro.

Altro caso di donazione che non abbisogna delle formalità prescritte dal codice civile è la cosiddetta donazione atipica o indiretta. In questo caso l’arricchimento del patrimonio altrui avviene in maniera velata. Nella donazione atipica o indiretta il donante arricchisce il donatario utilizzando un atto giuridico diverso dalla donazione ma con funzione ulteriore di arricchire il donatario.

I casi di donazione indiretta sono molto comuni nella vita quotidiana.


Il negozio misto a donazione (negotium mixtum cum donatione), é quell’atto con cui due soggetti stipulano un negozio ad un prezzo inferiore o ad un prezzo superiore rispetto al dovuto, consapevoli della sproporzione tra le loro prestazioni. Il negotium mixtum cum donatione riscorre spesso nei casi di vendita dell’immobile stipulata ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato dell’immobile (Ad esempio, il genitore che vende l’immobile al figlio ad un prezzo contenuto).

Oltre al negozio misto a donazione, la donazione indiretta ricorre anche quando il donatario acquisti immobile il quale viene però intestato ad un terzo (ad esempio, il genitore che versi il denaro per l’immobile del figlio direttamente al venditore).


Caso più particolare di donazione atipica o indiretta è la donazione di denaro finalizzata all’acquisto di un bene specifico. In questa circostanza, la giurisprudenza costante delle corti ha sostenuto che non si tratti di donazione di denaro -altrimenti soggetta alla forma dell’atto pubblico, a pena di nullità-), ma che si tratti di messa a disposizione del denaro per il fine ultimo ed unico di acquistare un bene specifico (ad esempio, il genitore che fornisce al figlio del denaro al fine unico e specifico di acquistare immobile da intestare in proprietà piena ed esclusiva di quest’ultimo).

In questa circostanza, si tratta di donazione atipica perché il denaro trasferito dal donante al donatario costituisce solo mezzo per l’acquisto dell’immobile, il quale costituisce il fine ultimo della donazione. Dunque, in questa circostanza si assume che non si tratti di donazione diretta di denaro, ma piuttosto di donazione indiretta dello stesso immobile e che, pertanto, non sia nemmeno necessaria la forma dell’atto pubblico ai fini della sua validità.

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