Condannato per il reato di molestie l’ambulante troppo impertinente



Una recentissima e curiosa sentenza di Cassazione ha condannato per molestie il venditore ambulante che assume un comportamento troppo petulante mentre cerca di promuovere ed incentivare l’acquisto della sua merce tanto da infastidire gli utenti.


Nel caso approdato alla Corte di Cassazione e deciso nella sentenza n. 35718 del 26 luglio 2018 una donna era stata avvicinata da un ambulante il quale insistentemente l’aveva invitata a comprare la sua merce. La donna così, dopo aver accennato ad allontanarsi, veniva inseguita da un secondo ambulante il quale sempre con atteggiamento insistente la seguiva passo passo fin tanto che la donna non saliva in macchina.

Ecco che la Sentenza della Cassazione ha dunque affermato che i due venditori ambulanti hanno insistito “in modo pressante e impertinente per vendere la propria merce, l'imputato addirittura inseguendo la persona offesa senza darle tregua e interrompendo l'azione solo dopo che la stessa si era rifugiata a bordo del veicolo”.


Il codice penale, infatti, all’art. 66° punisce con l’arresto fino a sei mesi o con un’ammenda fino ad euro 516,00, “chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.

Dunque può configurare il reato di molestia punito dal codice penale anche l’atteggiamento pressante, indiscreto, impertinente o petulante che possa considerarsi oggettivamente sopra ogni limite, anche qualora il colpevole non sia consapevole del disturbo che il suo comportamento sta arrecando alla vittima.

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