DIFFAMAZIONE ED INGIURIA SUI SOCIAL NETWORK



Innanzitutto, per capire cosa siano la diffamazione e l’ingiuria, si deve indicare che questi due reati tutelano l’onore ed il decoro. Con il termine ONORE si intende quel complesso di condizioni da cui dipende il valore sociale della persona mentre con il termine DECORO si fa riferimento all'insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali che ognuno possiede.


L’ingiuria (art. 594 c.p.) si consuma alla presenza del soggetto passivo con la percezione dell’espressione oltraggiosa da parte della persona offesa. Il fine è quello di proteggere il decoro e l’onore in senso soggettivo, cioè il valore morale e sociale che ciascuno ha di sé. Ad oggi, l’ingiuria è stata depenalizzata a mero illecito civile.


La diffamazione (art. 595 c.p.), invece, non richiede la presenza della persona offesa ma si consuma nell’istante in cui si verifica la diffusione della manifestazione offensiva. Lo scopo di questa norma è invece quello di tutelare decoro ed onore in senso oggettivo, quale reputazione di cui il soggetto gode nella società.


La diffamazione è aggravata quando compiuta “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (art. 595, comma 3 c.p.) ed è addebitabile anche nei confronti di chi compie il reato utilizzando quei nuovi mezzi informatici e telematici di manifestazione del pensiero, come ad esempio blog e social networks. Questi nuovi mezzi di informazioni sono, infatti, considerati assimilabili al mezzo stampa in quanto sono connotati da una ampissima diffusione. Pertanto, l’insolenza o l’offesa compiuta tramite internet, anche in diari personali online o nella propria bacheca Facebook, è inquadrabile come diffamazione aggravata poiché la manifestazione offensiva, atta a lede l’onore ed il decoro in senso oggettivo della persona offesa, é potenzialmente idonea a raggiungere un pubblico ampio ed indeterminato.

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