CONDOMINO MOROSO: uno sguardo alla normativa in materia



La materia condominiale sta assumendo, negli ultimi anni, sempre maggiore importanza.


Il condominio, infatti, ha una regolamentazione particolare proprio in quanto essa regola un particolare tipo di comunione dei beni ove i condomini sono, da un lato, proprietari esclusivi di un immobile e, dall’altro, sono proprietari in comune di altre parti dell’edificio.


La disciplina applicabile spazia dalle norme relative all’utilizzo degli spazi comuni, a quelle in materia di ripartizione delle spese.


In particolare, per quanto concerne la riscossione dei tributi, l’amministratore può procedere senza bisogno di autorizzazione dell’assemblea, sulla base del mero stato di riparto da questa approvato.


L’art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile ammette, nello specifico, che l’amministratore del condominio possa ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante l’opposizione.


Altresì il condomino moroso, che non abbia pagato i contributi per un semestre, potrà addirittura essere sospeso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.


L’art. 63 disp. att. c.c. è una norma fondamentale in tema di condominio anche perché agli ultimi due commi disciplina i rapporti obbligatori tra acquirente e venditore di un’unità condominiale.


Il venditore di un’unità condominiale è, infatti, obbligato in solido con il venditore al pagamento dei contributi dell’anno in corso e di quello precedente.


Ciò significa che chi compra un’unità immobiliare sita in condominio potrà essere chiamato a versare i contributi a cui il venditore era tenuto e che egli non ha pagato.


È importante, dunque, accertarsi della situazione economica oltre che a quella fattuale in cui si trova l’unità immobiliare che si intende acquistare, onde evitare successive chiamate in causa.


Ad ogni modo, trattandosi di un’obbligazione solidale, il nuovo condomino che adempia interamente al debito del precedente proprietario potrà agire poi in regresso nei confronti del venditore.


Allo stesso modo, in maniera opposta, chi cede l’unità immobiliare sita in condominio resta obbligato solidalmente per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore la copia autentica che determina il trasferimento del diritto.


Queste disposizioni rendono senz’altro più agevole agire per il recupero del credito e con le eventuali procedure di esecuzione necessarie.

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