GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: È CONTESTABILE ANCHE QUANDO IL VEICOLO È FERMO



La guida in stato di ebbrezza viene sanzionata dall’art. 186 cod. Strada e prevede una sanzione base per il solo fatto di essersi messo alla guida di un veicolo in stato di alterazione, nonché una pena aumentata nel caso il conducente ubriaco abbia causato un incidente.


Una recente sentenza della Corte di Cassazione si è però trovata a discutere del curioso caso in cui il conducente, in stato di ubriachezza, non fosse alla guida bensì avesse parcheggiato il suo mezzo e si trovasse, dunque, fermo a luci accese.


La difesa del soggetto ribadiva che la norma del codice stradale punisce il “conducente” e che tale nozione non può applicarsi nel caso di veicolo fermo, parcheggiato.


La Cassazione nella sua decisione ha cosi affermato che la nozione di “conducente” deve riferirsi sia al soggetto che guida sia a colui che ha guidato fino a poco prima.


Al fine di comprendere meglio questo passaggio, si deve fare riferimento anche alle precedenti pronunce giurisprudenziali che hanno affermato che con la nozione di “guida” si intende la condotta di chi si trova all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia in precedenza deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o destinata al pubblico (Cass. n. 10475/2010).


È pacifico, infatti, che sia la sosta che la fermata siano fasi della circolazione stradale.


Dunque, anche il soggetto che sia ubriaco con il veicolo sia fermo è soggetto alle disposizioni sulla guida in stato di ebbrezza.


Allo stesso, infatti, potrà anche contestarsi la sanzione più grave, prevista nel caso di tasso alcolemico superiori al massimo di legge stabilito (art. 186, comma 2, lettera c cod. Strada) per essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico.

Informazioni

Consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 196/2003 *

Privacy Policy