AIUTO AL SUICIDIO: la pronuncia della Corte Costituzionale nel caso Cappato



La Corte Costituzionale si è recentemente trovata a discutere della legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., a seguito di un noto caso di cronaca giudiziaria.


L’art. 580 c.p. protegge il bene vita di tutti gli individui, punendo chiunque agevoli l’esecuzione dell’altrui proposito criminoso, sia nel caso il suicidio avvenga sia nel caso il suicidio non avvenga (in tale ultima circostanza verrà punito qualora dal tentativo derivino lesioni gravi o gravissime alla persona).


Si tratta, dunque, della circostanza in cui l’agente dolosamente aiuta taluno nel proprio proposito, e cioè con coscienza e volontà agisce sapendo di aiutare l’altro individuo nel suo tentativo di porre fine alla propria vita.


Alcuni giuristi hanno ritenuto che la norma – il cui scopo è quella di tutelare il soggetto debole dall’essere incantato e raggirato da altri - comprendesse nella sua cornice punitiva anche condotte che, invece, non dovrebbero essere punite.


Si tratta, in particolare, di quei casi in cui l’agente aiuta un soggetto, in condizioni fisiche gravissime ed irreversibili, ad interrompere il corso della propria vita, attraverso assistenza medica e sanitaria (principalmente, prestata in altri Stati) e dopo aver raccolto la sua volontà in tal senso.


La Corte Costituzionale, invero ha affermato che “è costituzionalmente illegittimo l’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero […] con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -agevola l’esecuzione del proposito di suicidioautonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.


La Corte costituzionale ritiene, cioè, che non sia punibile il soggetto che aiuta taluno ad eseguire il proprio suicidio, qualora sussistano:

·  Elementi soggettivi: il soggetto sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli; la volontà di suicidio si sia formata autonomamente e liberamente

·  Condizioni mediche: il soggetto sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; il soggetto sia affetto da patologie irreversibili fonte di sofferenze che egli reputa intollerabili

·  Accertamento: le condizioni di cui sopra e le modalità di esecuzione devono essere accertate e verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale


Dunque, con questa sentenza la Corte Costituzionale non ha abolito o abrogato il delitto di cui all’art. 580 c.p., bensì ne ha escluso l’applicabilità in particolari circostanze ove non si ritiene che il comportamento dell’agente sia riprovevole al punto da renderlo penalmente sanzionabile.


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