AGGIORNAMENTO COVID-19: LE SANZIONI ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI



A seguito dell'adozione del decreto legge n. 19/2020 del 25 marzo 2020 sono stati riordinati e riorganizzati tutti i provvedimenti governativi precedentemente adottati al fine di contenere il contagio del virus che ha causato un'epidemia mondiale.


Proponiamo qui un riassunto schematico delle sanzioni che possono derivare dalla violazione di tali disposizioni atte a tutelare la salute pubblica.

Le violazioni possono comportare sia l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa che l'applicazione di disposizioni di natura penale, poste a tutela dell'ordine pubblico, dell'incolumità di ordine pubblico oppure della veridicità degli atti e delle dichiarazioni.


Le sanzioni amministrative previste dal decreto legge n. 19/2020

La violazione delle disposizioni presenti nel decreto legge n. 19/2020 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, la quale consiste nel pagamento di una somma che può variare da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

La sanzione é aumentata fino ad un terzo (da euro 1.200,00 ad euro 9.000,00) nel caso di violazione commessa mediante l'utilizzo di un veicolo. La ratio di tale aumento é subordinata al fatto che l'utilizzo di un veicolo permette spostamenti per tratti maggiori e, dunque, violazioni più gravi del decreto legge.


Il decreto legge precisa che per queste violazioni non si applica la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., che invece prima era comminata a coloro che si violavano i provvedimenti governativi che limitavano gli spostamenti e di cui avevamo parlato in precedenza .

Nel caso, invece, la violazione sia compiuta da un esercizio commerciale, l'attività sarà sospesa.

Il decreto legge, dunque, sostituisce le sanzioni penali con sanzioni amministrative.

Queste sanzioni amministrative hanno efficacia retroattiva, cioé si applicano anche alle violazioni commesse prima della loro entrata in vigore. A tale scopo, al fine di evitare che il colpevole della violazione si trovi di punto in bianco a dover pagare una somma superiore a quella che gli era stata indicata, e di cui non aveva alcuna conoscenza essendo intervenuto il decreto legge in epoca successiva alla violazione, la sanzione amministrativa sarà ridotta alla metà.


Le contravvenzioni concernenti l'ordine e la tranquillità pubblica

Abbiamo parlato dell'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, ai sensi dell'art. 650 c.p. nella nostra precedente e-news .


Ricordiamo in questa sede, velocemente, che si tratta di una contravvenzione e, dunque, di un reato vero e proprio, la cui pena consiste nell'arresto e nell'ammenda.

Come sopra indicato, il decreto legge n. 19/2020 espressamente prevede che le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 c.p. non si applichino alle violazioni dello stesso decreto legge.


I delitti contro l'incolumità pubblica

Come indicato anche nella nostra precedente e-news , la violazione può dar luogo ad un delitto contro l'incolumità pubblica.

Si potrebbe configurare delitto di epidemia ai sensi dell'art. 438 c.p., il quale punisce chiunque con coscienza e volontà diffonde germi patogeni.


Ugualmente, ai sensi dell'art. 452 c.p., é punito chi diffonde l'epidemia in modo colpevole, cioé per negligenza, imperizia, imprudenza ovvero con inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tali disposizioni delittuose non sono esclusa dal decreto legge n. 19/2020 che, invece, con la clausola di riserva,“salvo che il fatto costituisca più grave reato”, ne ammette l'applicazione.


Delitti contro la fede pubblica

É importante ricordare che nel caso di falsa dichiarazione resa all'autorità, anche mediante falsa o errata compilazione del modulo di autocertificazione, configura un autonomo reato.


Innanzitutto, é bene premettere che i delitti di falso si distinguono in falsi ideologici e falsi materiali.

Il falso ideologico attiene al contenuto dell'atto e consiste in un atto che contiene dichiarazioni false.

Il falso materiale, invece, attiene alla genuinità dell'atto e consiste nella formazione o nella modifica di un atto falso.

La falsa attestazione contenuta nell'autodichiarazione (art. 76 D.P.R. n. 45/2000) può integrare reato ai sensi dell'art. 483 c.p., cioé di falsità ideologica commessa dal privato. La falsa attestazione del privato ha, infatti, ad oggetto dichiarazioni e fatti che sono destinati a provare la verità.

Il delitto di cui all'art. 483 c.p. é punito con la reclusione fino a due anni.


Le false dichiarazioni, però, potrebbero anche configurare il delitto di cui all'art. 495 c.p. quando la falsa attestazione o dichiarazioni resa al pubblico ufficiale riguardi l'identità o le qualità personali.

Tale disposizione si configura sicuramente quando siano dichiarate falsità riguardo all'identità o allo stato civile delle persone, ma anche ad altre qualità che permettono di identificare le persone.

Tra queste qualità rientrano senz'altro quelle concernenti la professione svolta. Pertanto, se il soggetto fermato dichiari che lo spostamento é dovuto a false “esigenze lavorative”, concernenti un'attività lavorativa non esercitata, il comportamento potrebbe configurare reato ai sensi dell'art. 495 c.p.

Il delitto di cui all'art. 495 c.p. é punito con la reclusione da uno a sei anni nella sua forma base, non aggravata.

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