COVID-19: LE CONSEGUENZE ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI



Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono state indicate ulteriori disposizioni attuative al decreto legge n. 6/2020, al fine di contrastare e limitare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, anche detto coronavirus.


L’applicazione delle misure viene monitorata, ai sensi dell’art. 4 del sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.


Le violazioni di tali disposizioni, che sono poste a tutela della salute pubblica, può, dunque, assumere i caratteri di una contravvenzione.


L’art. 650 c.p., infatti, punisce chiunque non osservi un provvedimento dell’autorità, impartito per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o d’igiene, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

Il comportamento in violazione di tali provvedimenti, però, potrebbe assumere anche i caratteri di un delitto contro l’incolumità pubblica.


L’art. 438 c.p. (epidemia) punisce chiunque cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Tale comportamento è punito addirittura con l’ergastolo.

È colpevole di questo reato di epidemia sia chi sia intenzionalmente causi la diffusione di germi patogeni, sia chi la causi solo con colpa, cioè per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.


Ai sensi dell’art. 452 c.p. chiunque commette per colpa il reato di epidemia è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Invitiamo, pertanto a seguire pedissequamente le indicazioni dell’autorità ed a rispettare i provvedimenti emanati.

Le conseguenze, personali, ma soprattutto per l’intera salute pubblica, possono essere molto gravi.


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