È VIETATO SPIARE IL CONIUGE A SUA INSAPUTA



L’articolo 615 bis del codice penale punisce con la reclusione colui che si procuri indebitamente, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata e svolgentesi nei luoghi di privata dimora.


Secondo alcuni giuristi quest’articolo, che disciplina le cd. interferenze illecite nella vita privata, era applicabile solo al soggetto terzo, estraneo alla vita domestica, e non invece ai membri della famiglia che secondo questa teoria non avrebbero compiuto illecito nel filmare o registrare quanto accadeva entro le mura domestiche. La norma, dunque, così interpretata, incriminerebbe i soli comportamenti di interferenza posti in essere da colui il quale risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione, altrimenti il bene giuridico della riservatezza domiciliare protetto dalla norma non risulta leso.


La V Sezione della Cassazione Penale con la sentenza n. 36109 del 14 maggio 2018, invece, ritiene che il reato di cui all’articolo 615 bis del codice penale debba essere applicato anche al convivente della persona filmata o registrata quando il soggetto, pur in generale coinvolto nella vita privata della vittima (ad esempio in qualità di coniuge o convivente more uxorio) sia da considerarsi estraneo alla visione di quelle attività indebitamente captate. Sussiste, dunque, il reato di interferenza illecita nella vita privata quando la vittima sia stata filmata o registrata in atti di intimità che non aveva intenzione di condividere.

Secondo questa prospettiva, in una precedente pronuncia sempre la Corte di Cassazione aveva assolto l’imputato che aveva segretamente filmato atti di intimità da lui intrattenuti con la convivente, poiché le immagini riguardavano anche la persona dell’imputato nell’ambiente ad entrambi riservato.


La sentenza del 14 maggio 2018 conclude affermando che: “il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è infatti dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto vi sia stato o meno partecipe”.

Dunque, il reato di cui all’articolo 615 bis del codice penale si configura anche a carico delle persone che con la vittima condividono gli spazi domestici quando il responsabile non compaia nelle registrazioni e risulti escluso, anche momentaneamente, dal luogo ripreso a beneficio della riservatezza altrui.

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