ASSEGNO: PROFILI GIURIDICI E ULTIME DALLA GIURISPRUDENZA



Innanzitutto, con assegno si fa riferimento ad un titolo di credito che esprime un ordine di pagamento alla Banca nei confronti di un terzo, il quale si fonda sul presupposto giuridico che sussiste un contratto (convenzione di assegno) tra cliente e Banca stessa.

L’assegno è, dunque, un titolo di credito e mezzo di pagamento immediato che trova il suo fondamento nella convenzione di assegno sottoscritta tra Banca e cliente, con cui la Banca si impegna a pagare tutti gli ordini di pagamento entro i limiti del fondo del cliente o tutt’al più anche nei limiti di un eventuale affidamento sotto soglia.


La normativa giuridica sugli assegni e sulla loro circolazione è specificatamente disciplinata dalla cd. Legge Assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736) la quale è stata aggiornata e modificata nel tempo. Anche la giurisprudenza però ha contribuito a disciplinare questo particolare ambito del diritto.


Ad esempio, la Cassazione ha affermato che l’assegno postdatato sia da considerare nullo poiché in contrasto con la sua stessa natura di titolo di credito e mezzo di pagamento immediato (Cass.  n. 10710/2016). Contro l’assegno postdatato, quindi, non potranno essere esperite le cd. azioni cartolari che presuppongono la sussistenza di un titolo cambiario e del relativo protesto. Sempre la giurisprudenza ha però ammesso che avverso l’assegno postdatato sia possibile esperire azione per decreto ingiuntivo in quanto, sebbene l’assegno postdatato non possa essere considerato titolo di credito, questo comunque potrà valere come ricognizione del debito ai sensi dell’articolo 1988 del codice civile.

Più recentemente, la Cassazione con ordinanza n. 19487/2018 ha affermato che qualora la firma sull’assegno sia illeggibile o parzialmente leggibile e comunque sia diversa dallo specimen (cioè il cartoncino con le firme autorizzate ad emettere assegni o ad effettuare azioni di prelievo) è legittimo sollevare protesto nei confronti dell’intestatario del conto. Tale orientamento, che ha suscitato moltissime perplessità, viene motivato dalla Cassazione sul fondamento che la firma illeggibile o diversa dallo specimen non possa in ogni caso ritenersi con certezza che sia diversa da quella del titolare del conto, pertanto il protesto potrà essere elevato a nome del titolare del conto, soprattutto qualora non ne sia stato denunciato smarrimento o furto.


Dalle pronunce giurisprudenziali si capisce, dunque, come la materia degli assegni e dei titoli di credito sia in continua evoluzione, al fine di garantire maggiore certezza nella loro circolazione e maggiore sicurezza a che l’ordine di pagamento sia adempiuto. Pertanto, ai fini di accertare la nullità di un assegno o di incardinarlo in un altro istituto giuridico (ad esempio come ricognizione del debito da parte del debitore) è opportuno fare riferimento non solo alla Legge Assegni ma anche a tutti gli orientamenti e le pronunce che si pronunciano in merito.

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