URTO AL CASSONETTO SPORGENTE: CHI RISPONDE DEL DANNO AL MOTOCICLISTA?



La Corte di Cassazione (sent. n. 15860/2019) si è trovata a decidere di un gravissimo incidente stradale che vedeva coinvolto un motociclista, il quale caduto dal suo mezzo aveva riportato lesioni gravissime.


Il motociclista, incrociando un altro mezzo proveniente dal senso opposto di marcia, accostava in prossimità del margine destro della carreggiata. Ivi si trovava un cassonetto dei rifiuti, posizionato obliquamente sulla striscia di margine e sporgente non meno di 40-50 cm sulla corsia di marcia percorsa dal motociclista.


Il fatto accadeva in tarda serata, in luogo senza alcuna indicazione e segnaletica orizzontale, portando il motociclista ad urtare violentemente contro il cassonetto per la raccolta dei rifiuti, perdendo il controllo del mezzo.


La caduta del motociclista dal suo mezzo gli procurava lesioni gravissime, tali addirittura da renderlo soggetto ad assegno di invalidità civile per non poter più svolgere una proficua attività lavorativa.


Il motociclista allora promuoveva giudizio nei confronti del Comune, ente proprietario della strada e responsabile della custodia della stessa.


Il Comune, dalla sua parte, eccepiva e conveniva in giudizio la Società appaltatrice del servizio di gestione dei rifiuti, assumendo che la responsabilità fosse esclusivamente di quest’ultima.


Ai sensi dell’art. 2051 c.c., infatti, il custode di un bene è responsabile dei danni che le cose in custodia cagionino a terzi, salvo che il fatto sia dipeso da caso fortuito.


Tale norma viene pacificamente applicata all’ente pubblico proprietario della strada ove il sinistro sia accaduto.


Ad esempio, uno dei casi più discussi dalle corti giudiziarie è quello del danno causato all’autoveicolo dalla caduta di una pigna proveniente dagli alberi posti a lato della strada oppure il caso della buca sul manto stradale che provoca l’infortunio dell’utente della strada.


Secondo l’art. 2051 c.c., l’ente pubblico non è responsabile solo qualora riesca a provare che il danno o la lesiona causata dal sinistro siano dovuti a caso fortuito, cioè ad elementi imprevedibili ed inevitabili. L’ente pubblico deve provare di aver fatto tutto quanto possibile per curare e gestire il bene, custodendolo in modo da evitare danni o lesioni.


Il Comune, nelle sue difese avanti al Tribunale, eccepiva di non essere responsabile ma che, invece, unica responsabile dei danni cagionati a terzi nel compimento del servizio era la società appaltatrice. L’unica circostanza per cui la responsabilità dell’ente-appaltante e della appaltatrice possono concorrere è, sempre a detta del Comune, quando il fatto dannoso accaduto sia conseguenza diretta delle disposizioni impartite dalla stessa appaltante.


Il Tribunale aveva escluso un concorso di colpa del motociclista che, fermandosi in prossimità del cassonetto, non eccedeva i limiti di velocità

 Il Tribunale stesso accertava che il cassonetto invadeva in parte la sede stradale e che il posizionamento irregolare dello stesso era da addebitare esclusivamente al personale della società appaltatrice. Il Comune non era responsabile in quanto era previsto che il cassonetto dovesse essere apposto in apposito spazio, oltre la sede stradale.

La Corte d’Appello, invece, riteneva responsabili in solido sia il Comune, quale ente proprietario della strada e onerato alla custodia della stessa, per non aver apposto alcun cartello né alcuna segnaletica orizzontale, sia la Società appaltatrice responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti.


La Corte d’Appello riteneva poi sussistente il concorso di colpa del motociclista stesso, diminuendo il risarcimento a lui spettante.


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15860/2019 ha, infine, affermato il principio per cui, dell’infortunio causato da un cassonetto sporgente oltre la striscia di margine della carreggiata, sulla corsia di marcia dell’utente della strada, rispondono per custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., solidalmente sia l’ente proprietario della strada sia la società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, salvo l’eventuale concorso di colpa dell’utente della strada da valutarsi, di volta in volta, nel caso concreto.


Pertanto, la Corte di Cassazione anche con questa recente sentenza ha ribadito il principio da tempo consolidatosi tra i suoi giudici, per cui l’ente è responsabile per custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., del danno causato dal bene a lei affidato


L’ente andrà esente da responsabilità solo quando provi il caso fortuito, cioè di aver posto in essere tutte le cautele e le tutele necessarie a prevenire ed evitare il danno occorso (ad es. un’adeguata e costante manutenzione del bene).

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