Tutti i bambini adottati devono avere un legame giuridico con i parenti del genitore adottante



Pubblichiamo il comunicato stampa della Corte Costituzionale del 24 febbraio 2022, con il quale si rende noto che la Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni concernenti le adozioni miti e legittimanti (articolo 55 della legge n. 184 del 1983 e articolo 300, secondo comma, del Codice Civile).
 In Italia, secondo la legge 184 del 1983, esistono due tipi di adozioni: la "legittimante", e la "mite":

- La prima, riservata alle coppie sposate, riguarda l'adozione di bambini e ragazzi in stato di abbandono, perché privi di genitori che possono occuparsene. In questo caso i figli adottivi entravano giuridicamente nella famiglia adottiva. 

- La seconda invece riguarda l'adozione dei bambini in situazioni difficili, quali le situazioni di temporanea difficoltà da parte dei genitori che li vede costretti ad affidarli per periodi lunghi o brevi a coppie o single, ovvero i figli nati a seguito di procreazione medicalmente assistita all'estero e per maternità surrogata. Prima della pronuncia, questi minori acquisivano legami solo con l'adottante, e non con la sua famiglia.

Nel caso di specie, a seguito di un progetto di genitorialità, una coppia omosessuale vedeva la nascita di due gemelle. Il padre adottante, chiedeva che fosse costituito il vincolo giuridico non solo in suo favore, ma anche nei confronti di tutta la propria famiglia, compreso il compagno.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della dsistinzione effettuata dalla legge n.184, e ha data applicazione all'art. 315 del codice civile, così come novellato dalla riforma del 2013, che ha garantito pari dignità e diritti a tutti i figli, a prescindere dal vincolo di coniugo dei genitori.

Adesso anche i figli adottati in casi particolari godranno degli stessi diritti di tutti gli altri figli!



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