SUSSISTE COPERTURA ASSICURATIVA NEL CASO DI SINISTRO AVVENUTO SU STRADA PRIVATA?



Per rispondere a questo quesito bisogna inizialmente partire dalle norme che regolano la responsabilità civile nella circolazione stradale e le norme in tema di copertura assicurativa.


La prima è regolata dall’articolo 2054 del codice civile, il quale obbliga il conducente di un veicolo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

L’articolo 122 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209 del 2005) afferma analogamente che i veicoli a motore “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”.


Dal combinato di queste due disposizioni, dunque, sembrerebbero non applicarsi nei casi di circolazione stradale su strada privata. Anche il codice della strada all’articolo 2 assume che per strada si intende “l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.


Pertanto, per l’operatività dell’articolo 2054 del codice civile e della garanzia per la RCA è necessario che il veicolo si trovi su strada pubblica al momento del sinistro e che esso possieda le caratteristiche che lo rendono tale sia dal punto di vista concettuale che funzionale, indipendentemente dall’uso che in concreto se ne faccia.


La giurisprudenza italiana ha però ampliato il concetto di strada rilevante ai fini dell’applicabilità delle disposizioni sulla responsabilità da circolazione stradale, ammettendo che per “strada ad uso pubblico” debba intendersi la strada privata aperta che dia la possibilità di accedervi ad un numero indeterminato di persone e che renda possibile la normale circolazione dei veicoli al suo interno. Alcuni esempi di strade ad uso pubblico sono: strade comunali con divieto di transito, cortili interni a negozi a cui possono accedervi clienti o fornitori, aree di parcheggio dei supermercati, aeroporti e porti.



IN PARTICOLARE: Del fondo agricolo e delle macchine per uso agricolo

Secondo giurisprudenza costante delle corti italiane e della Corte Giustizia dell’Unione Europea, dunque, il fondo agricolo non rientrerebbe nella nozione di strada ad uso pubblico né tanto meno in quella di strada pubblica. Il fondo agricolo non può, infatti, essere considerato strada ad uso pubblico poiché non si tratta di area aperta all’accesso di un numero indeterminato di persone né di area adibita alla normale circolazione dei veicoli.


Allo stesso modo, il trattore agricolo non sempre rientra nella nozione di veicolo come prevista dalle norme sopra indicate. Il trattore agricolo non viene, infatti, considerato veicolo ai sensi dell’applicazione delle norme sulla responsabilità per sinistro quando nel momento in cui il fatto è accaduto esso aveva funzione principale di macchina da lavoro, e non invece di mezzo di trasporto.

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