STALKING OCCUPAZIONALE



Ai sensi dell’art. 612 bis del codice penale viene punito per il delitto di atti persecutori (cd. reato di stalking) chiunque, con condotte reiterate, cagioni un perdurante e grave stato di ansia o paura in altri oppure ingeneri in questi un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto oppure costringe con il suo comportamento ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il bene giuridico tutelato è sicuramente quello della libertà morale della persona, posto anche che la condotta lesiva deve inficiare gravemente la sfera morale-psicologica della vittima che si trova in uno stato di ansia o paura oppure di fondato timore per l’incolumità propria o di un affetto caro oppure che ha dovuto alterare le proprie abitudini di vita in conseguenza alla condotta criminosa.

La condotta richiesta dalla norma è di minacce o molestie reiterate nel tempo e tali da far insorgere un particolare stato d’animo di paura e timore nella vittima.
L’elemento soggettivo è quello del dolo generico, cioè una volontà e consapevolezza di porre in essere condotte reiterate idonee a cagionare uno stato di ansia e paura nella vittima.
Oltre alla figura “base” di stalking – così sopra descritta - sono poi emerse diverse accezioni del delitto di atti persecutori.

Ad esempio, si sta facendo strada nel panorama giuridico la figura dello stalking occupazionale, cioè quella condotta persecutoria che si esercita nella vita privata della vittima ma che trova origine nell’ambiente di lavoro.
Si tratta, molto spesso, di circostanze in cui un conflitto lavorativo ovvero una situazione di mobbing si trasformano poi in veri e propri atti persecutori nella vita privata della vittima, la quale continua ad esse subissata, molestata ed importunata non solo nell’ambiente professionale ma anche al di fuori dell’orario di lavoro.

Tali condotte, dunque, potrebbero configurare, da un lato, un contenzioso civile nell’area del diritto del lavoro, ma altresì, qualora assumano la forma e siano costituite dagli elementi richiesta dalla norma penale, potrebbero addirittura essere configurare il delitto di cui all’art. 612 bis c.p.

Informazioni

Consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 196/2003 *

Privacy Policy