Spese straordinarie di mantenimento dei figli




La Corte di Cassazione è ancora protagonista dei nostri approfondimenti.

richiamata sentenza e conformemente ai principi regolanti l'onere della prova, della mancanza di "mezzi adeguati" che le assicurino l'autosufficienza economica o,

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La Corte infatti con questa ordinanza ha compiuto delle importanti precisazioni in merito alle spese

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di mantenimento, con particolare riferimento a quelle per sostenere i percorsi universitari dei figli.

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La vicenda è la seguente: a seguito di ricorso dell’ex marito, la Corte d’appello stabiliva che la

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convenuta venisse privata del mantenimento ordinario, in quanto “"l'appellata non ha offerto la

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prova della quale era onerata ai sensi della

comunque, dell'impossibilità di "procurarseli per ragioni oggettive"”; e stabilendo inoltre che

l’assegno a favore del mantenimento della prole venisse corrisposto direttamente al figlio

maggiorenne non economicamente autosufficiente, anziché alla madre.

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La donna ricorreva allora alla Cassazione, impugnando la sentenza della corte d’appello. La Suprema

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Corte ha dato piena ragione alla parte istante.

In primo luogo, la Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso, ossia la doglianza relativa alla

privazione dell’assegno di mantenimento da corrispondersi alla ricorrente: secondo gli Ermellini

infatti, nella valutazione complessiva la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere a riferimento, oltre

i redditi percepiti dalla stessa, anche “delle spese relative all'abitazione che, anche se in relazione

alle concrete circostanze di fatto si prestano ad una valutazione più contenuta, nondimeno possono

essere totalmente pretermesse, giacché diversamente il giudizio in questione risulterebbe formulato,

come appunto avvenuto qui, in debito di un elemento circostanziale non tacitabile.”

In secondo luogo, analizzando il terzo motivo di ricorso, la Corte entrava nel merito delle spese di

mantenimento della prole, ribadendo che la Corte d’appello ha errato nell’assegnare la

corresponsione dell’assegno di mantenimento brevi manu al figlio: tale attribuzione doveva

avvenire solo previa domanda espressamente formulata dal figlio ex art. 99 cpc e 112 cpc. Tale

diritto si spettava al figlio in qualità di titolare dello stesso, ma avrebbe dovuto comunque formulare

un’espressa domanda e prendere parte al processo. Stando così le cose, questa compiuta dalla Corte

d’appello appare allora come l’attribuzione di un diritto a un terzo che non è parte volontariamente

intervenuta del processo.

Ma è il quarto motivo di ricorso quello che attira maggiormente la nostra attenzione: “Con il quarto

motivo di ricorso si censura, per violazione degli artt. 147, 148 e 337-ter c.c., il capo dell'impugnata

decisione con cui la Corte d'Appello ha qualificato, ripartendone il carico tra entrambi i genitori,

come spese straordinarie le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, posto che "per uno

studente universitario corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di

eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo"”. La

Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo.

Le spese straordinarie infatti, ricorda la Corte, sono caratterizzate da rilevanza, imprevedibilità e

imponderabilità e, soprattutto, esulano per loro natura dalla normale attività di vita dei figli: la

loro inclusione nell’assegno ordinario di mantenimento, che attribuisce a favore della prole una cifra

quantificata in via forfettaria, potrebbe rilevarsi contrastante con il principio di proporzionalità

dell’assegno e con il principio di adeguatezza del mantenimento, motivo per cui devono essere

corrisposte al bisogno, e pagate dagli ex coniugi in proporzioni determinate nella sentenza o accordo..

Inoltre la Corte ricorda un’importante differenza, già illustrata con sentenza della Sez. I, n. 379 del

13/01/2021: “ “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il

mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati

ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo

intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e

possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio

della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,

nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio,

previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso

i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro

ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di

contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione

di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze

del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del

genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema

della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo

matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio"”.

Ecco quindi che la Corte, con tale ordinanza, ha compiuto due importanti precisazioni:

1. Le spese universitarie, stante il loro carattere prevedibile e periodico, non devono essere

scorporate dal mantenimento ordinario, e vanno quindi incluse nel calcolo forfettario.

Esse dunque, se opportunamente allegate, possono dirsi caratterizzate da certezza, liquidità

ed esigibilità e possono essere azionate in forza del titolo originario di condanna al pagamento

delle spese ordinarie.

2. A contrario, sono da considerarsi straordinarie le spese imprevedibili e imponderabili e

rilevanti nel loro ammontare, che non appartengano allo stile ed esigenza di vita

ordinario dei figli. Esse devono cadere oggetto di una autonoma azione di accertamento, al

fine di rispettare le esigenze del figlio, contemperandole però con le condizioni e le possibilità

economico-patrimoniali del genitore onerato.

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