Sequestro di persona aggravato



Il caso del piccolo Eitan: sequestro di persona aggravato 

Il caso del rapimento di Eitan Biran, unico superstite della tragedia del Mottarone, da parte del nonno materno, riceve ormai aggiornamento di cronaca pressoché quotidiano. La vicenda è molto complessa, trovando applicazione anche la normativa internazionale, e ci dà modo di provare quanti e quali risvolti legali possano riguardare un singolo fatto di reato. Approfondiamone alcuni insieme. 

Il piccolo era stato affidato alla zia paterna, Aya Biran, nominata sua tutrice dal Tribunale di Pavia, dove lo accudiva e dove il bambino frequentava una scuola cattolica. Il ramo materno però ha sempre contestato questa decisione, pretendendo che il bambino vivesse in Israele e seguisse l’educazione ebraica: il giudice tutelare di Pavia era arrivato a emanare un decreto in cui vietava l’espatrio di Eitan, salvo che in presenza o con l’autorizzazione della tutrice, ordinando al ramo materno la restituzione del passaporto israeliano (il bambino infatti ha il doppio passaporto israeliano e italiano) entro il 30 agosto. Tale obbligo non è mai stato rispettato. 

Invece, l’11 settembre 2021, durante una delle visite bisettimanali concordate, il nonno materno di Eitan, Shmuel Peleg, conduceva di nascosto il bambino in Svizzera e partiva con lui alla volta di Israele, disattendendo alle disposizioni del giudice tutelare. Ecco perché è iscritto, con altre persone, nel registro degli indagati. 

Il reato contestato è sequestro di persona, aggravato dalla minore età del sequestrato. Al momento, il bambino si trova in Israele: la zia paterna ha presentato un ricorso al tribunale di Tel Aviv per ottenere la restituzione, di Eitan, invocando l’art. 29 della Convenzione dell’Aja che consente al titolare del diritto di affido di "rivolgersi direttamente al competente tribunale per chiedere il rientro del minore sottratto, anche senza l’intermediazione delle autorità centrali"

Quando si configura il reato di sequestro di persona? L ‘art 605 del codice penale così lo definisce: 

Art. 605 – Sequestro di persona

1. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

2. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

4. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

5. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:

1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;

2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore

Il reato è procedibile d’ufficio, non è necessaria la querela. Il bene giuridico tutelato è la libertà personale: viene punita qualsiasi privazione della libertà personale che sia temporalmente apprezzabile: il reato infatti si consuma nel momento in cui il reo priva il soggetto passivo di un quantum di libertà tale da potersi definire sequestrato. La giurisprudenza è prolifica sul tema, in quanto è difficile delimitare questo quantum: ad esempio, la Cassazione penale sez. II del 15 marzo 2019, n. 1163 ha stabilito che, per configurarsi il delitto di sequestro di persona, non è necessario che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obbiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività lesiva, che sia essa anche solo meramente intimidatoria, sia idonea a determinare la privazione della libertà della persona offesa, con riguardo anche alle sue capacità di reazione. Infatti la forma è libera, non essendo necessario che la condotta del sequestrante avvenga con uso di determinati strumenti o in una determinata modalità.

Per quanto riguarda l’elemento psicologico, la fattispecie dell’art. 605 cp vuole il dolo generico, non essendo rilevante il motivo per cui si pone in essere la condotta. Ciò a differenza di altre fattispecie di sequestro tipizzate, come il sequestro a scopo di estorsione ex art. 630 cp, o il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione, ex art. 289 bis cp: in tali casi, perché trovino applicazione tali forme aggravate di reato, è necessario dimostrare il dolo specifico, ossia la motivazione specifica per cui la o le persone sono state sequestrate ( ad esempio, per l’applicazione dell’art. 630 cp, è necessario dimostrare l’avvenuta richiesta di un pagamento o riscatto). 

Infine vi sono varie circostanze aggravanti e attenuanti speciali: fra le aggravanti, rientrano:

  • l’aver compiuto il fatto in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge,
  • che il fatto sia compiuto da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. 

In particolare, ed è questa la fattispecie applicata al caso di Eitan, la pena è ulteriormente aggravata se il danno è compiuto in danno di un minore, con aumento ulteriore se la condotta è posta in essere: 

  • in danno di un minore di quattordici anni, 
  • in danno di un minore ascendente o discendente del sequestrato, 
  • da un pubblico ufficiale che abusa dei suoi poteri 
  • se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero

Si applica l’ergastolo se il sequestratore cagiona la morte del minore sequestrato.

Fra le attenuanti, rileva la condotta dell’imputato che si adoperi concretamente:

  • affinché il minore riacquisti la propria libertà;
  • per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
  • per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore

La condotta del nonno di Eitan sembra quindi potersi ascrivere al terzo comma dell’art. 605 cp, come ipotizzato anche dagli inquirenti, restando poco chiaro come sia stato possibile permettere a un adulto varcare con tanta facilità il confine italiano con un bambino che non poteva lasciare il paese. 

Resta da attendere la pronuncia del tribunale israeliano circa la riassegnazione della custodia alla zia paterna di Eitan e il possibile ritorno del piccolo in Italia, che dovrebbe aversi nella seconda metà di ottobre, per la quale troverà applicazione la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata sia dall’Italia che da Israele, di cui parleremo prossimamente. 

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