RITARDO DEL VOLO AEREO: in caso di voli multi tratta e di accordi di code-sharing



Abbiamo parlato nell’articolo precedente del risarcimento per il ritardo del volo aereo causato da danneggiamento dall’aeromobile per cause eccezionale. 

Il risarcimento è da escludersi secondo la Corte di Cassazione proprio quando sia causato da cause eccezionali, non prevedibili, che sfuggano dalla normale prevedibilità e dal normale controllo della compagnia aerea.


Altra recentissima decisione della Corte di Giustizia ha interessato i voli multi-tratta (CGUE, sent. 11 luglio 2019, caso C-502118), cioè quei voli che prevedono diverse tratte per raggiungere la destinazione finale.


In particolare, la Corte di Giustizia si è interessata di un caso che interessava un accordo di code sharing, cioè accordo perfettamente legittimi che permettono alle compagnie aeree di ampliare le proprie destinazioni, lasciando effettuare alcune tratte di viaggio ad altre compagnie aeree. Nello specifico, le compagnie aeree decidono di accordarsi a che alcune tratte, generalmente quelle più lunghe e che sono maggiormente dispendiose, vengano effettuate da una sola delle due compagnie e che l’altra compagnia possa vendere i posti disponibili a bordo.


Il consumatore, già all’acquisto del biglietto, viene messo a conoscenza che il viaggio non sarà effettuato dalla compagnia aerea presso cui sta acquistando, ma da altra compagnia, specificata ed indicata nel titolo di viaggio stesso (il biglietto riporterà la dicitura: volo “effettuato da” oppure “operato da”).


Come si può agire allora nel caso di ritardo del volo effettuato o operato dalla compagnia aerea diversa?


La Corte di Giustizia, in particolare, ha deciso del caso in cui alcuni viaggiatori prenotavano un viaggio da Praga a Bangkok, via Abu Dhabi, con compagnia aerea ceca. La tratta Praga – Abu Dhabi veniva effettuata dalla compagnia ceca, quella Abu Dhabi – Bangkok era operata, per accordo di code sharing, da compagnia extra-europea.


Il primo volo, Praga – Abu Dhabi, procedeva secondo gli orari stabiliti; il secondo, Abu Dhabi – Bangkok, accumulava, invece, un ritardo di oltre tre ore.

È stato chiesto alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi, in primo luogo, sulla possibilità di applicare o meno il regolamento europeo (il ritardo era stato causato da vettore extraeuropeo, su tratta con destinazione al di fuori del territorio europeo), poi, sull’opportunità o meno di procedere alla richiesta di compensazione nei confronti della compagnia ceca e non del vettore che effettivamente aveva operato la tratta.


La Corte di Giustizia Europea ha affermato che, ai fini del diritto di compensazione (risarcimento), il volo con una o più coincidenze costituisce un tutt’uno. Dunque, per valutare la possibile applicabilità del regolamento europeo andrà tenuto conto dell’intero percorso dalla tappa di partenza all’ultima tappa che costituisce destinazione finale.

Il Regolamento CE n. 261/2004 (art. 3) si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro oppure in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo ma con destinazione uno Stato membro, qualora il vettore sia un vettore comunitario.


Ai sensi dello stesso regolamento poi (art. 5) la compagnia aerea tenuta alla compensazione è il vettore aereo operativo che è definito (art. 2, lett. b) Reg. CE n. 261/2004) come il vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di altra persona, fisica o giuridica, che con il passeggero abbia concluso il contratto.


Dunque, per la qualifica di vettore aereo operativo si deve verificare la sussistenza di un contratto concluso con il passeggero e l’effettiva realizzazione nel volo.


Nel caso in esame alla Corte di Giustizia, il vettore aereo operativo era proprio la compagnia aerea ceca, la quale aveva sia concluso il contratto con il passeggero sia effettuato il volo nella tratta Praga – Abu Dhabi.


Trattandosi di volo a più coincidenze prenotato in un’unica soluzione, il vettore che ha effettuato la prima tratta è responsabile anche del ritardo accaduto nella seconda parte del viaggio.


La Corte Europea conclude, infatti, affermando che nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per l’aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell’ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo”.


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