RITARDO DEL VOLO AEREO: il caso del danneggiamento dell’aeromobile



Nel periodo estivo molte più persone si spostano in aereo per raggiungere la meta delle loro vacanze. 

Questo può comportare ritardi e disagi che si ripercuotono sui passeggeri e, quando il ritardo è molto prolungato, addirittura sull’intera vacanza.


Nei prossimi approfondimenti verranno trattate due sentenze recentissime della Corte di Giustizia Europea (una del 04 aprile 2019; un’altra dell’11 luglio 2019) in cui si è discusso della responsabilità della compagnia aerea per il ritardo del volo dovuto a danneggiamento dell’aeromobile da corpo estraneo alla pista oppure per il ritardo in voli multi tratta, causato dal vettore a cui la compagnia ha affidato l’esecuzione della tratta di viaggio (accordi di code-sharing).


Per quanto concerne la prima questione, una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (Causa C-501/17, sent. del 04 aprile 2019 CGUE) ha esplicitato quali siano le “circostanze eccezionali” per le quali non possa imputarsi alcuna colpa alla compagnia aerea per il ritardo del volo e, dunque, in cui quest’ultima non sia onerata dal risarcire i passeggeri.


Della normativa europea in caso di cancellazione o ritardo del volo avevamo già parlato qua, premettiamo in questa sede solamente che il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo aereo superiore alle tre ore è disciplinato dal Regolamento Europeo n. 261/2004. Lo scopo di prevedere una normativa europea e non una normativa nazionale è quello di consentire un’omogenea disciplina per il rimborso in ogni Stato Europeo nel caso di volo aereo da effettuarsi, per l’appunto, all’interno del territorio dell’Unione.


L’unica circostanza in cui questo rimborso viene escluso dalla normativa europea è il caso in cui si verifichino circostanze eccezionali.


La normativa non descrive pedissequamente quali siano le circostanze che possono essere intese come “eccezionali” ma le esemplifica al considerando n. 14 dello stesso regolamento. Tali circostanze vengono, più in generale, descritte come quelle circostanze che non si sarebbero potute evitare nemmeno adottando tutte le misure possibili in base al caso concreto (ad es.: casi di instabilità politica, rischi per la sicurezza, carenze di volo, condizioni metereologiche).


Quelli contenuti nel regolamento europeo sono però meri esempi che danno la possibilità ad altre circostanze non descritte di essere individuate, nel caso concreto, come circostanze eccezionali oppure che, non presentando nella fattispecie concreta i requisiti di causa eccezionale, possono essere oggetto dell’applicazione del principio generale di indennizzo al consumatore.


Il caso deciso con sentenza della CGUE nel 2019 è stato sollevato dal Tribunale tedesco, adito dal passeggero di un volo che aveva accumulato più di tre ore di ritardo per il danneggiamento di uno degli pneumatici dell’aeromobile dovuto alla presenza nella pista di un oggetto estraneo.


La CGUE, cogliendo l’occasione di decidere il caso concreto, ha voluto esplicitare che devono ritenersi circostanze eccezionali secondo il regolamento europeo quelle che per loro natura o origine non siano inerenti al normale esercizio dell’attività e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo.


La compagnia aerea deve dimostrare che il ritardo o la cancellazione non si sarebbero potuti evitare neanche qualora fossero state adottate tutte le circostanze del caso concreto e che, dunque, ha impiegato materiale, personale e mezzi per evitarlo.


Sebbene, gli pneumatici degli aeromobili siano continuamente soggetti a pressione e rischio di danneggiamento, e per questo richiedano un costante controllo, nel caso approdato al Tribunale tedesco il danneggiamento era stato causato da un oggetto estraneo sulla pista.


Pertanto, non trattandosi di difetto intrinseco al funzionamento dell’aeromobile la Corte Europea ha ritenuto che la compagnia aerea non fosse responsabile e che, dunque, nulla dovesse indennizzare al passeggero che aveva subito il lungo ritardo. 


Nel prossimo approfondimento analizzeremo, invece, la questione relativa alla richiesta di risarcimento per il ritardo nei voli multi tratta, quando il ritardo sia causato non dalla compagnia aerea presso cui il biglietto di viaggio è stato acquistato ma dal vettore, incaricato dalla compagnia aerea stessa di effettuare la tratta, all’interno di un accordo di code-sharing.


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