Riforma del processo civile



RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: QUALI NOVITÀ?

Il 21 settembre 2021 il Senato ha approvato la riforma del processo civile, il cui disegno di legge, promosso inizialmente dal Governo Conte II, è stato rivisto dall’attuale Ministro Cartabia. Il Disegno di Legge n. 1662 passerà ora alla Camera.

Obbiettivo della riforma è quello di ridurre del 40% la durata dei processi civili italiani, che attualmente è di 7 anni, obbiettivo richiesto anche dalla UE, quale condizione per ottenere i fondi del PNNR. 

Come farlo? 

In primo luogo, la riforma punta a implementare gli strumenti alternativi di risoluzione della controversia, ciò al fine di garantire una giustizia preventiva, che veda le parti accordarsi su una soluzione comune, senza adire il giudice. 

In particolare, grandi novità riguardano la la mediazione, ossia quell’istituto di composizione stragiudiziale della lite davanti a un soggetto terzo, detto mediatore. L’esperimento della stessa era stato reso obbligatorio in via preventiva in determinate materie, per ridurre il carico giudiziale: in parole povere, prima di instaurare un processo davanti al giudice, la legge impone che venga preventivamente fatto un tentativo davanti al mediatore per risolvere la controversia con un accordo. Ora tale obbligo verrà esteso anche alle in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub fornitura. Inoltre, l'amministratore del condominio sarà legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore siano sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale: in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intenderà non conclusa o la proposta del mediatore non approvata. 

Per incentivare ulteriormente l’utilizzo di tale strumento, verrà semplificata la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali e alla risoluzione delle controversie, prevedendo l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro e la semplificazione della procedura per la determinazione del credito di imposta.

Inoltre, l’utilizzo della negoziazione assistita tramite avvocati, istituto che porta le parti con l’ausilio degli avvocati a raggiungere un accordo stragiudiziale in materia di divorzio o separazione, poi omologato dalla procura, varrà ora anche a regolare l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, oltre, che, novità ancora più rilevante, per comporre le liti in ambito giuslavoristico nelle materie indicate all’art. 409 cpc (ad esempio, nel contratto di lavoro d’agenzia o mezzadria, oltre che nel rapporto di lavoro subordinato)  . Nel campo del rito del lavoro poi, il governo si impegna a unificare e coordinare la disciplina delle controversie in materia di licenziamento. Inoltre dovranno essere trattate con priorità le cause di licenziamento con richiesta di reintegro. 

Per quanto riguarda il processo, anche qui si prospettano rilevanti modifiche: 

  • Il processo dovrà apparire già “definito” sin dal primo atto introduttivo, con specifica e indicazione dell'oggetto del contendere e delle prove cui l’attore intenderà valersi, oltre che dei documenti che porterà in comunicazione: il giudice, avendo sin dal primo momento già chiara l’attività probatoria richiesta, potrà già scegliere quali prove ammettere e stilare così un calendario più snello, complice anche la prevista riduzione dei termini di comparsa delle parti.  
  • Sarà implementato l’utilizzo degli strumenti telematici, consentendo lo svolgimento di udienze da remoto, oltre che l’escussione di testimoni in luoghi diversi da quelli dove si trova il giudice adito. 
  • Si farà sempre più ricorso alla trattazione scritta e verranno applicate sanzioni in caso di principio di sinteticità degli atti e il principio di leale collaborazione tra il giudice e le parti (e i loro difensori). 
  • Nel processo d’appello, sarà ridotta la possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, e sarà previsto un filtro sull’ammissibilità delle impugnazioni, per una più efficace selezione delle impugnazioni manifestamente infondate. 
  • Infine, il giudice di primo grado potrà direttamente investire la Corte di Cassazione nelle ipotesi di interpretazione di questioni di diritto, nuove e di particolare importanza, di notevole difficoltà interpretativa, che si ripetano nel tempo.

Per quanto attiene al processo esecutivo, fra le molte novità, rilevante è l’introduzione dell’istituto della vendita privata, con cui è direttamente il debitore esecutato a vendere il bene immobile. Inoltre, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono che siano formati in copia attestata conforme all'originale, varranno come titolo per l’esecuzione forzata: verrà quindi abrogata la normativa relativa alla formula esecutiva. 

Infine, verrà istituito un nuovo Tribunale, il Tribunale della famiglia, presso il quale verranno trattate tutte le questioni relative a minorenni, anche penali, e diritto di famiglia. Inoltre, viene introdotta la possibilità per il giudice di imporre a un genitore il pagamento di un risarcimento a favore dell’altro per violazione di misure precedentemente decise. Il legislatore intende anche individuare un rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio e per quelli relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio. Riceverà notevole spazio l’invito, promosso dal giudice, ad aderire alla mediazione familiare, tranne per i casi di violenza domestica o generica. 

In ogni caso, sarà data maggior rilevanza al preminente mantenimento del benessere psicofisico del minore, prevedendo anche il ricorso a consulenti tecnici specializzati: si intravede una maggiore sensibilità del legislatore verso la tutela del genitore e del minore che vivano in contesti violenti e disturbanti a causa dell’altro genitore. 

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