REVOCA, RITIRO E SOSPENSIONE DELLA PATENTE. QUALI SONO LE DIFFERENZE



REVOCA, RITIRO E SOSPENSIONE DELLA PATENTE. QUALI SONO LE DIFFERENZE

Non sono pochi i casi in cui, a seguito di una violazione del codice della strada, venga disposta la revoca, il ritiro oppure la sospensione della patente. Facciamo un po’ di distinzioni tra le diverse fattispecie.

La revoca della patente è disposta con provvedimento della Motorizzazione, a seguito della perdita dei requisiti fisici, psichici e di idoneità alla guida da parte del suo titolare. Qualora tale provvedimento non si di carattere definitivo, ma solo temporaneo, il soggetto potrà richiedere nuova patente con la riacquisizione delle idoneità psico-fisiche necessarie alla guida. La nuova patente recherà la data di abilitazione di quella precedente ed il soggetto riabilitato non sarà, dunque, considerato neopatentato.

La revoca però è anche intensa quale sanzione amministrativa accessoria nei casi di violazioni di condotte alle norme del codice della strada ed è dunque contenuta in un’ordinanza emanata dal Prefetto. Viene comminata la sanzione della revoca della patente a coloro che recidivamente si mettano alla guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico uguale o maggiore a 1,5 g/l) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero che vengano nuovamente trovati a superare il limite di velocità di oltre 60 km/h. In questi casi, il soggetto a cui è stata revocata al patente dovrà attendere dai due ai tre anni prima di poter far nuovamente richiesta. Ottenuta la nuova patente, il soggetto sarà però considerato neopatentato e sarà, quindi, sottoposto alle ulteriori limitazioni previste per questa particolare categoria di guidatori.

La sospensione della partente è anch’essa sanzione accessoria comminata dal Prefetto a seguito di violazione di alcune condotte vietate dal codice della Strada, per ognuna delle quali è previsto un periodo di sospensione diverso in base alla maggiore o minore gravità della violazione. Tali condotte sono molteplici: superamento del limite di velocità, guida sotto l’influenza di alcol o droghe. Il soggetto a cui viene notificata la sospensione della patente, può impugnare il provvedimento di sospensione entro 30 giorni.

La patente può altresì essere ritirata quando il soggetto si metta alla guida con patente la cui validità sia scaduta. Per ottenere la restituzione della patente sarà necessario presentare certificato medico che attesta idoneità alla guidi.

Essendo molto diverse tra dio loro le fattispecie idonee a limitare il titolo necessario per la guida,  è opportuno analizzare ogni singolo caso concreto al fine di valutare le alternative possibili per il recupero della patente e per poter tornare a guidare nella legalità.


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