RESPONSABILITÀ PER DANNO CAUSATO DA ANIMALI



RESPONSABILITÀ PER DANNO CAUSATO DA ANIMALI


Molto spesso quando si sceglie di diventare proprietari di un animale non si pensa agli eventuali profili giuridici di responsabilità che potrebbero derivare dalla sua cura e custodia. Ad esempio, la giurisprudenza ritiene abbastanza unanimemente che il proprietario di un cane risponda a titolo di negligenza per il morso che il suo animale ha dato, cagionando danno che poteva, invece, essere prevedibile ed evitabile usando opportune cautele.

Nel nostro ordinamento la responsabilità per il danno che l’animale causa ad un terzo soggetto può essere di tipo civile ovvero di tipo penale.

Riguardo al primo profilo, il codice civile all’articolo 2052 ritiene responsabile del danno causato da animale il proprietario o chi se ne serve, cioè chiunque al momento del fatto abbia un potere di controllo sull’animale stesso. Così, la giurisprudenza ritiene che si tratti di una responsabilità a titolo oggettivo, la quale dipende da una mera relazione che intercorre tra il soggetto che è proprietario dell’animale ovvero che in quel momento ne ha la disponibilità (Cass. n. 7260/2013). Si tratta, pertanto, di responsabilità presunta, la quale si esclude solo nel caso si riesca a provare che il danno causato dall’animale sia dipeso da caso fortuito, e cioè che sia stato causato da una situazione imprevedibile ed inevitabile.

Si ritiene, però, che il proprietario sia anche penalmente responsabile dell’eventuale lesione personale causata dal proprio animale. Secondo la giurisprudenza penale, la responsabilità del proprietario sussiste in ogni caso, anche quando al momento del fatto l’animale fosse stato affidato ad un’altra persona. In termini giuridici, il proprietario dell’animale si trova in una posizione di garanzia e risponde a titolo di responsabilità omissiva impropria ai sensi dell’articolo 40, comma 2 c.p.

Tale responsabilità penalmente rilevante, sussiste secondo la giurisprudenza sul detentore dell’animale il quale è “titolare di una posizione di garanzia che gli impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione” (Cass. n. 18814/2011). Tale responsabilità ricade sul proprietario anche quando egli abbia affidato, anche solo temporaneamente, l’animale ad un’altra persona. È, infatti, consolidato il principio per il quale, “se il proprietario affidi la custodia dell’animale ad altra persona, la responsabilità di questi residua nel caso in cui lo stesso sia in concreto tuttora in grado di esercitare il potere di controllo ovvero, in caso di affidamento temporaneo, abbia delegato la custodia a persone non in grado, […] di adempiere adeguatamente al relativo onere”.

Dunque, è necessario valutare attentamente tutte le questioni concernenti la scelta di prendere un’animale, anche la fine di evitare eventuali responsabilità giuridiche. 

Informazioni

Consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 196/2003 *

Privacy Policy