RESPONSABILITÀ DELL’ENTE PUBBLICO PER ANOMALIA DEL MANTO STRADALE



Cosa fare in caso di danno o lesione fisica provocati da un’anomalia del manto stradale?

Non sempre il proprietario del tratto stradale disconnesso é tenuto a risarcire il danno o la lesione occorsi a causa dell’anomalia del manto stradale.

Quali sono i casi in cui è possibile chiedere il risarcimento e quando invece l’ente pubblico proprietario del tratto stradale non è tenuto a risarcire l’utente incorso nel danno?


L’ente pubblico proprietario di tratto stradale è competente a risarcire anche l’eventuale danno, occorso all’utente a causa di un’anomalia del manto strada, quale ad esempio una disconnessione o una buca del terreno.

Non in tutti i casi, però, l’ente pubblico proprietario della strada è tenuto al risarcimento.

La pubblica amministrazione sarà, infatti, tenuta a risarcire il danno solo quando questo sia causato da anomalia del manto stradale la quale non era possibile per l’utente né evitare né prevedere con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza.

La giurisprudenza delle corti parla al riguardo di responsabilità da insidia o da trabocchetto.

I concetti di insidia e trabocchetto rendono necessario verificare che nel sinistro ricorrano due presupposti:

- presupposto oggettivo della non visibilità dell’anomalia

- presupposto soggettivo dell’impossibilità di evitare l’anomalia

Pertanto, il danno che la pubblica amministrazione proprietaria del tratto stradale sconnesso è tenuta a risarcire il danno solo quando l’utente non abbia prestato attenzione o quando poteva evitare l’anomalia stradale e non l’ha fatto.


Esempi di danni non risarcibili, generalmente, riguardano il soggetto che cade a causa di una buca sita nel marciapiede comunale della strada in cui è sita la sua abitazione. Si tratta, dunque, di una sconnessione che l’utente conosce e di cui ben sa l’esistenza, pertanto, l’eventuale danno occorso è da imputare a sua disattenzione e non a colpa dell’amministrazione che non ha provveduto a riparare il danno.

Ugualmente accade per le disconnessioni del manto stradale in luoghi frequentati assiduamente dall’utente, quali supermercato, posto di lavoro o altro luogo da lui ben conosciuto.

Questo criterio di colpevolezza risponde al più genarle principio di auto-responsabilità del codice civile (art. 11227, comma 1 codice civile), il quale richiede una generale attenzione che si riconduce ad un’ordinaria diligenza che il soggetto è tenuto ad assumere.

Infine, esclude la responsabilità dell’ente pubblico anche il caso fortuito, cioè la prova che l’amministrazione è tenuta a dare che il danno è stato causato da un evento improvviso, impossibile da evitare.


La giurisprudenza, anche delle corti superiori, è sempre costante sul punto e da molto tempo ritiene che la responsabilità dell’ente pubblico sia esclusa in queste due circostanze, cioè nel caso di danno non dovuto da insidia o trabocchetto e nel caso di danno dovuto a caso fortuito.

Una recentissima Cassazione del 2018 (Cassazione, Sezione Sesta, n. 17324 del 2018) ha ribadito che nel caso di soggetto danneggiato a causa di una caduta dovuta a disconnessione del tratto stradale il risarcimento non sia dovuto in quanto il sinistro non è stato causato né da insidia né da trabocchetto. Nella circostanza concreta, la signora era inciampata nel marciapiede a causa di una buca, la quale era ben visibile ed evitabile con ordinaria diligenza.

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